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Il CdS si pronuncia sulla procedura di project financing per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN)


Pubblicato il: 8/24/2024

Nel contenzioso, Difesa Servizi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Aristide Police, Marco Di Lullo, Lucio Nicastro, Filippo Degni e Francesco Astone; Fastweb S.p.A. è assistita dagli avvocati Angela Vecchione, Elisabetta Pistis e Fabio Elefante; Polo Strategico Nazionale s.p.a., Telecom Italia s.p.a., CDP Equity s.p.a., Leonardo s.p.a. e Sogei s.p.a. sono difese dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Luca Raffaello Perfetti, Francesco Sciaudone, Cristiano Chiofalo, Fabio Cintioli, Giulio Napoliano, Alfredo Vitale ed Elio Leonetti.

Con l’originario ricorso promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Fastweb s.p.a. ed Aruba s,p.a. impugnavano il provvedimento di aggiudicazione finale della procedura di evidenza pubblica volta a individuare il soggetto con il quale concludere un contratto di project financing per la realizzazione del c.d. “Polo Strategico nazionale” (PSN), infrastruttura strategica volta ad assicurare la migrazione e la conservazione con tecnologia “cloud” dei dati digitali e informatici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni: tale infrastruttura, inserita nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mirava in particolare ad assicurare l’affidabilità dei “centri di elaborazione dati” (CED) in uso presso le stesse e costituiva uno degli aspetti principali della “Missione 1” del PNRR, dedicata a “Digitalizzazione, innovazione, competitività e turismo”.

 La “Missione 1” del PNRR ha previsto la realizzazione della suddetta infrastruttura informatica e digitale, destinata a garantire elevati standard di qualità per ciò che  riguarda la sicurezza dei dati, le prestazioni, la scalabilità, l’interoperabilità europea e l’efficienza energetica, secondo il principio del c.d. “cloud first”. Il PNRR, in aggiunta alla realizzazione del descritto PSN, ha inoltre stanziato una dotazione di euro 900.000.000,00 in favore delle amministrazioni che debbano realizzare il processo di migrazione dei dati: l’importo così determinato dovrà essere distribuito tra duecento amministrazioni centrali ed ottanta autorità sanitarie locali (ASL).

 È stata poi attivata un’ulteriore linea di investimento per l’abilitazione e la facilitazione della migrazione al cloud (M1-C1-I.1.2), mediante l’impegno di euro 1.000.000.000,00, volta a consentire la descritta migrazione anche ad oltre 12.000 amministrazioni locali (Comuni, Istituti scolastici e strutture sanitarie). Il completamento dell’intero progetto è stato stimato per il secondo trimestre del 2026.

 Il PNRR predisposto dal Governo italiano ed approvato dalla Commissione europea ha individuato nel “partenariato pubblico-privato” (di seguito anche PPP), e precisamente nel “project financing”, lo strumento utile a consentire la predisposizione del PSN, aperto alla migrazione dei dati detenuti da tutte le pubbliche amministrazioni che non rispettino i necessari standard di sicurezza, in attuazione dell’art. 33-septies del d.l. n. 179 del 2012.

 La proposta avanzata dal costituendo RTI TIM s.p.a. appariva infine come la migliore, anche se l’amministrazione procedente chiedeva comunque modifiche ed integrazioni per assicurarne la perfetta aderenza al modello prefissato a livello normativo; il progetto avanzato dal suddetto RTI veniva infatti valutato come quello maggiormente adeguato alle esigenze perseguite soprattutto da un punto di vista tecnologico, nonché riguardo agli standard di sicurezza assicurati.

 La proposta avanzata da Fastweb era invece giudicata come non sufficientemente completa ed innovativa dal punto di vista tecnologico: precisamente, era reputata carente di informazioni indispensabili per la valutazione dei rischi legati all’implementazione dei servizi richiesti, con possibili ricadute sul “rischio della domanda”. Distante rispetto al modello perseguito appariva poi l’ulteriore proposta del costituendo RTI formato da Almaviva s.p.a. ed Aruba s.p.a.

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, come anticipato, Fastweb s.p.a. ed Aruba s.p.a. impugnavano dunque, sotto svariati profili, diversi atti e provvedimenti delle amministrazioni procedenti.

All’esito del giudizio di primo grado, il TAR Lazio respingeva o dichiarava inammissibili o improcedibili la maggior parte delle doglianze delle società ricorrenti, come pure il ricorso incidentale delle società controinteressate; accoglieva però il secondo ed il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Dichiara improcedibile il ricorso per revocazione incidentale proposto da Fastweb s.p.a. Condanna la ricorrente Difesa Servizi s.p.a., in solido con le società Polo Strategico Nazionale s.p.a., Telecom Italia s.p.a., CDP Equity s.p.a., Leonardo s.p.a. e Sogei s.p.a. al pagamento, in favore di Fastweb s.p.a., delle spese di lite del presente giudizio, che complessivamente liquida in euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre Iva e Cpa se dovute; compensa invece integralmente tra le parti le spese di lite relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'economia e delle finanze.