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Accolto il ricorso di Ondulati Nordest S.p.A. per la riduzione della sanzione AGCM


Pubblicato il: 8/24/2024

Nel contenzioso, Ondulati Nordest S.p.A. è affiancata dagli avvocati Sergio Fienga, Davide Cacchioli, Alessandro Zuccaro e Alessandro Bardanzellu.

Con il ricorso in esame la società Ondulati nordest agisce al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 941 del 2023 di questa sezione, recante accoglimento dell’originario ricorso limitatamente alla quantificazione della sanzione.

La controversia definita dalla sentenza ottemperanda aveva ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, n. 27849, adottato in data 17 luglio 2019 a conclusione del procedimento  I805 “Prezzi del cartone ondulato” e notificato alle ricorrenti in data 6.8.2019, con il quale l’Autorità ha ritenuto responsabile la società per la prima intesa segreta (c.d. intesa fogli) irrogandole una sanzione il cui importo finale è pari a € 2.831.489.

Con il presente ricorso la società contesta la statuizione adottata in asserita attuazione della predetta sentenza, deducendo i seguenti vizi:- sulla inottemperanza alla sentenza CdS, violazione ed elusione del giudicato, nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990 o declaratoria di inefficacia ex art. 114 cpa, incoerenza della rideterminazione della sanzione con i principi enucleati nella sentenza n. 941/2023, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, violazione dei principi di personalità della pena, proporzionalità e parità di trattamento, ingiustizia manifesta, in quanto il provvedimento, di fatto, non ha considerato il contenuto precettivo della sentenza e propone un meccanismo per il ricalcolo della sanzione che prescinde dalla valutazione della gravità dell’intesa, non garantisce il necessario adeguamento dell’ammenda al caso concreto e, in taluni passaggi, viola il principio di invalicabilità del limite edittale del 10%;- in via subordinata, sulla illegittimità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’art. 15 della legge n. 287/1990 e delle linee guida, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle modalità di rideterminazione della sanzione inflitta a ondulati nordest, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di personalità della pena, proporzionalità e parità di trattamento, ingiustizia manifesta, laddove si ritenesse che le censure di ottemperanza sopra esposte debbano esser riqualificate ai sensi dell’art. 32, comma 2 cpa, in censure costitutive di legittimità, con conseguente conversione di rito e ordine di riassunzione dinanzi al TAR competente, il trattamento sanzionatorio inflitto dall’Autorità a Ondulati Nordest risulterebbe comunque illegittimo. L’autorità si è costituita in giudizio e, controdeducendo punto per punto, ha chiesto il rigetto dell’appello.

A fronte di tale accoglimento in parte qua, in sede di rideterminazione l’Autorità, con decisione del 4 aprile 4 2023, ha avviato il procedimento I805D per la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Ondulati Nordest. Nel corso del procedimento di rideterminazione della sanzione, Ondulati Nordest ha svolto una audizione in data 12 maggio 2023, nonché depositato una memoria in data 5 maggio 2023.

Così richiamati i punti controversi, sulla scorta dei limiti derivanti dall’accoglimento in parte qua dell’appello a suo tempo proposto da Ondulati Nordest, appare fondato il ricorso in esame nella parte in cui la società contesta l’atto impugnato laddove non ha inteso applicare un adeguato sconto, avendo la società odierna ricorrente predisposto e attuato un programma di compliance antitrust. Tale sconto appare correttamente applicabile, in termini di esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., nella misura del 10 % in luogo del 5 % applicato dall’Autorità.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto dispone la riduzione della sanzione nella misura di un ulteriore 5 %. Spese compensate.