Respinto il ricorso di GLS Italy S.p.A. relativo ai contributi per il funzionamento AGCOM
Pubblicato il: 8/26/2024
Nel contenzioso, General Logistic Systems Italy S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimo Giordano.
L’odierna appellante General Logistics Systems Italy S.p.A. (di seguito GLS) è un operatore attraverso il quale General Logistic System BV fornisce servizi di corriere espresso consistenti nel prelievo, trasporto e recapito di plichi e pacchi che son consegnati al destinatario attraverso la rete europea GLS.
Con ricorso iscritto al n. 5028/2019 R.R. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la delibera n. 528/18/CONS del 30 ottobre 2018 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCom o Autorità), in applicazione della disciplina di settore nazionale attuativa del diritto unionale (art. 9, paragrafo 2, 4° trattino della Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva n. 2008/6/CE), stabiliva misura e modalità di versamento del contributo alle proprie spese di funzionamento relativamente all’annualità 2019.
Con successivi motivi aggiunti GLS impugnava la delibera n. 291/19/CONS del 9 luglio 2019 recante «Diffida alla società General Logistics Systems Italy S.p.A. al pagamento del contributo unificato dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019» reiterando le medesime censure già formulate avverso la delibera n. 518/2018.
Il Tar, con sentenza n. 8182 del 16 luglio 2019, respingeva ricorso e motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le causali di cui in motivazione. Compensa le spese del presente grado di giudizio.