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Accolto il ricorso di International Paper Italia S.r.l. relativo alle intese anticoncorrenziali imballaggi


Pubblicato il: 8/26/2024

Nella vertenza, International Paper Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nico Moravia, Gian Luca Zampa e Giorgio Candeloro.

Con provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019 la Società ricorrente veniva sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), unitamente ad altri operatori del settore, per aver partecipato ad una intesa distorsiva delle dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato (c.d. «Intesa Imballaggi»).

 Il ricorso proposto avverso la sanzione veniva respinto dal Tar per il Lazio con sentenza n. 6054 del 24 maggio 2021, impugnata con appello iscritto al n. 7085/2021 con il quale veniva dedotta (in estrema sintesi) l’erroneità della decisione laddove respingeva le seguenti censure, ciascuna corrispondente ad un motivo di ricorso, sostanzialmente riproposto in appello: 1. la mancata considerazione, ai fini della quantificazione della sanzione, dell’assenza di prove in merito alla propria partecipazione all’intesa in un esteso arco temporale ricompreso nel periodo oggetto dell’accertamento dell’Autorità (circa 7 anni su 12) che escluderebbe una continuità fra le proprie condotte antecedenti al 2005 e quelle successive al 2013; 2. la mancata prova, da parte di AGCM, della partecipazione all’intesa per il periodo compreso fra il febbraio 2013 e la fine del 2014; 3. l’illegittimità della valutazione in ordine alla gravità del fatto compiuta da AGCM senza aver accertato gli effetti dell’intesa sul mercato; 4. l’erroneità del giudizio formulato da AGCM circa la rilevanza della diffusione, da parte di GIFCO (associazione di categoria dei produttori), dei dati aggregati diffusi fra gli associati ai fini della verifica, da parte dei partecipanti all’intesa, degli effetti della stessa; 5. l’eccessivo importo della sanzione (€ 28.954.305,00) quantificato in violazione del principio di proporzionalità e dei criteri di cui all’art. 11 della L. n. 689/1981.

AGCM, con provvedimento datato 20 febbraio 2024 (precedente alla pubblicazione della decisione da ultimo citata) adottava in esecuzione della sentenza n. 2823/2024, la nuova sanzione quantificandola nel medesimo importo di € 28.954.305,00.

Con memoria del 24 giugno 2024 AGCM confutava le avverse censure eccependo l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza per insussistenza dei presupposti, nonché l’infondatezza della dedotta «violazione e/o elusione dei principi sanciti nella sent. n. 2823/2023 del Consiglio di Stato».

Quanto al merito della controversia, deve rilevarsi che con la sentenza n. 2823/2023 la Sezione accoglieva l’appello statuendo che «il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. L’Autorità dovrà ridefinire gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta».

 A fronte di tale univoco dato testuale, AGCM, come anticipato, rideterminava un identico importo della sanzione (€ 28.954.305,00). La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla decisione della Sezione n. 2823/2023 deducendo l’illegittimità della rideterminazione nella misura che «era stata espressamente annullata dal Consiglio di Stato in accoglimento dei motivi d’appello riferiti alla gravità dell’illecito imputato alla società IPI» (pag. 14 del ricorso).

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto: lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato n. 31084 del 20 febbraio 2024, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., determina la sanzione per la partecipazione della ricorrente alla intesa imballaggi in € 23.163.444,00, somma sulla quale l’Autorità calcolerà gli interessi dovuti; compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti costituite.