Respinto il ricorso del Comune di Peschiera Borromeo avverso la costruzione di un impianto di telecomunicazione
Pubblicato il: 8/26/2024
Nel contenzioso, il Comune di Peschiera Borromeo è affiancato dall'avvocato Enzo Robaldo; Wind Tre S.p.A. è assistita dall'avvocato Giorgio Sartorio.
Oggetto dell’impugnazione proposta con il ricorso di primo grado era il provvedimento datato 17 novembre 2020 con il quale il Comune di Peschiera Borromeo (Milano) aveva vietato la prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990, in conseguenza della segnalazione certificata di inizio attività riguardante «modifica di infrastrutture di telecomunicazione per l’impianto di telefonia cellulare nel Comune di Peschiera Borromeo (MI), in via 1° maggio, n. 7 denominato Mi 394 – Peschiera Borromeo 2».
Il predetto provvedimento era così motivato:- «l’impianto risulta inserito nella fascia di rispetto aeroportuale dello scalo di Milano-Linate e necessita quindi della preventiva verifica della compatibilità aerea»;- «l’impianto risulta uscire dalla sagoma dell’impianto preesistente e necessita quindi di un parere edilizio»;- sarebbe stato emesso parere non favorevole del Servizio edilizia del Comune il quale avrebbe riscontrato la non conformità delle opere «all’art. 6 comma 4 del regolamento comunale per gli impianti dedicati alle telecomunicazioni ed alla radiotelevisione nel quale è previsto che l’altezza massima di tali strutture non debba superare m. 35 calcolata al colmo, comprese le antenne […]» oltre la «mancanza della valutazione di impatto paesistico».
Con sentenza n. 252 del 2022 il T.a.r. per la Lombardia, sez. II, accoglieva il ricorso, con integrale annullamento dell’atto impugnato, sulla base del seguente iter argomentativo:- l’obbligo di preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 riguarderebbe anche la SCIA;- sarebbe stato violato il termine previsto dall’art. 87-bis d. lgs. n. 259 del 2003 giacché la determinazione negativa è intervenuta il 17 novembre 2020, quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni dal deposito della SCIA, avvenuto il 6 ottobre 2020;- il limite di altezza introdotto dal regolamento avrebbe introdotto una limitazione generalizzata alla installazione degli impianti;- la previsione della valutazione paesistica anche per le strutture che non insistono su aree vincolate ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004 contrasterebbe con la disciplina di settore e, nel caso di specie, l’impianto non ricadrebbe in zona vincolata ex d.lgs. n. 42 del 2004, fermo restando che «la società esponente ha in ogni modo depositato presso gli uffici comunali la valutazione di impatto paesistico di cui è causa, seppure per una finalità di mera collaborazione e senza per questo prestare acquiescenza all’atto ivi contestato».
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Peschiera Borromeo il quale ne ha chiesto la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), rigetta l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, l’impugnata sentenza. Spese del grado compensate.