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Accolto il ricorso di Ondulato Piceno S.r.l. relativo alle intese fogli e intese imballaggi


Pubblicato il: 8/27/2024

Nel contenzioso, Ondulato Piceno S.r.l. è affiancato dagli avvocati Andrea Manzi e Gustavo Olivieri.

 Con delibera n. 27849 del 17 luglio 2019 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM o Autorità) irrogava all’odierna ricorrente Ondulato Piceno S.r.l. (di seguito OP) le seguenti sanzioni pecuniarie:- € 3.674.075,00 in ragione dell’accertata partecipazione ad un’intesa restrittiva della concorrenza interessante il mercato della produzione e commercializzazione di cartone ondulato (c.d. intesa fogli);- € 4.228.903,00 in ragione dell’accertata partecipazione ad un’intesa restrittiva della concorrenza interessante il mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato (c.d. intesa inmabllaggi).

Il ricorso proposto dinanzi al Tar per il Lazio veniva respinto con sentenza n. 6079 del 24 maggio 2021, riformata dalla Sezione con decisione n. 949 del 27 gennaio 2023 che accoglieva l’appello «limitatamente alla censurata quantificazione della sanzione» ordinando la rideterminazione degli importi.

L’Autorità, che nell’occasione procedeva alla ridefinizione di una pluralità di sanzioni irrogate nei confronti di imprese operanti nei mercati della produzione di fogli ondulati e imballaggi, predefiniva i criteri in base ai quali avrebbe proceduto suddividendo le imprese coinvolte nella vicenda in tre fasce in funzione dell’effettivo grado di coinvolgimento nelle intese contestate (pieno, medio e lieve).

AGCM, costituita in giudizio il 15 maggio 2024, compendiava le proprie difese a sostegno della legittimità della rideterminazione impugnata con memoria depositata il 24 giugno successivo eccependo in via pregiudiziale la «insussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza» e la conseguente inammissibilità della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto: lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato n. 31073 del 7 marzo 2024, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., ridetermina la sanzione per la partecipazione della ricorrente alla intesa fogli in € 2.684.900,00 e la sanzione per la partecipazione alla intesa imballaggi in € 1.797.284,00; compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti costituite.