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Respinto il ricorso di Silvaneon S.r.l. per l'affidamento degli spazi pubblicitari nel Comune di Firenze


Pubblicato il: 8/27/2024

Nel contenzioso, Silvaneon S.r.l. è affiancata dall'avvocato Riccardo Tagliaferri; il Comune di Firenze è assistito dagli avvocati Debora Pacini e Chiara Canuti; la società Edizione Property S.p.A. è difesa dall'avvocato Aldo Laghi.

Con l’odierno appello, ritualmente notificato il 3 settembre 2020 e depositato l’11 settembre 2020, la Società Silvaneon s.r.l. (d’ora in avanti, solo la Società) ha impugnato la sentenza n. 847 del 30 giugno 2020 - notificata il 6 luglio 2020 - con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il suo ricorso per la condanna del Comune di Firenze e/o del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (oggi solo Ministero della cultura, d’ora in avanti, il Ministero) al risarcimento dei danni che ritiene di aver patito a causa dell’annullamento in via definitiva degli atti con i quali il Comune di Firenze aveva concesso spazi pubblicitari in assenza di procedura ad evidenza pubblica. In maggior dettaglio, l’Amministrazione intimata aveva rilasciato l’autorizzazione n. 59 del 30 dicembre 2005 alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, legittimandola ad installare mezzi pubblicitari sul territorio comunale, sulla base di un progetto particolareggiato presentato dalla stessa ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.Papprovato con delibera di Giunta n. 146 del 22 marzo 2003. Ridetti spazi erano stati oggetto di concessione in uso da parte della Soprintendenza alla Società Edizione Property s.p.a., poi incorporata per fusione nella Società Edizione Holding s.p.a., poi divenuta Società Edizione s.r.l. L’intera operazione era conseguita alla stipula di convenzioni che prevedevano «interventi di sponsorizzazione di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opera od attività di rilevante interesse della città, con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione economica» (v. autorizzazione del 22 marzo 2005). Con convenzione sottoscritta in data 4 giugno 2003 fra il Comune di Firenze, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Società Edizione Property, ad integrazione di un precedente accordo, i primi due si impegnavano nello specifico ad attivare la revisione del progetto della Porta Isozaki (nuova uscita della Galleria degli Uffizi) e la Edizione Property, a fronte di impegni precedentemente assunti, a titolo di sponsorizzazione metteva a disposizione del Ministero i progetti esecutivi necessari a consentire l’attuazione dell’iniziativa, a fronte del riconoscimento del diritto a pubblicizzare tale finanziamento al fine di trarne un adeguato ritorno d’immagine attraverso pubblicità da effettuarsi secondo forme e modalità da concordare.

Con sentenza n. 6198 del 24 novembre 2011 la sezione VI di questo Consiglio di Stato ha annullato gli atti sopracitati ritenendoli in contrasto con l’art. 6 del P.G.I.P., che declina il «meccanismo di assegnazione degli spazi pubblici ove allocare gli impianti pubblicitari che, soprattutto a seguito del contingentamento imposto dalla legge (art. 3 d.lgs. 507/93), deve essere astretto alle regole dell’evidenza pubblica ed alla relativa disciplina tributaria».

Ciò posto, in primo grado la Società ha chiesto il risarcimento dei danni che le sarebbero derivati dal comportamento tenuto dal Comune di Firenze e/o dal Ministero, che privilegiando altre imprese del settore, seppure per il tramite dell’accordo di sponsorizzazione dalle stesse stipulato con il coinvolgimento della Soprintendenza - e il conseguente assorbimento dei profili autorizzatori rimessi alla stessa in relazione all’ubicazione dell’impiantistica in zone vincolate - avrebbe violato i canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, oltre che i limiti di cui all’art. 6 P.G.I.P.

La Società ha avanzato due distinti motivi di gravame.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.