Respinto il ricorso di Green Network S.p.A. per i costi di dispacciamento di energia
Pubblicato il: 8/27/2024
Nel contenzioso, Green Network S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini; Terna S.p.A. è assistita dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo; Iren Mercato S.p.A. ed Edison S.p.A. è difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti.
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza che, in accoglimento dell’appello da questa proposto e in riforma della gravata pronuncia del TAR Lombardia, ha annullato gli atti con cui l’ARERA aveva determinato la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014, e chiede anche l’accertamento della nullità della delibera dell’ARERA n. 370/2023/E/EEL del 3 agosto 2023, emessa in esecuzione della sentenza e contestata, tra l’altro, come lesiva o elusiva del giudicato; con lo stesso ricorso chiede anche l’annullamento della medesima delibera per vizi di legittimità, come meglio precisato in motivazione (§ 22).
Il contenzioso, di cui il ricorso in esame rappresenta l’ultima fase, ha a oggetto la problematica, propria dell’attività di dispacciamento, della valorizzazione dell’energia nel caso di scostamenti tra la quantità prelevata o immessa dagli operatori in eccesso o in difetto rispetto al relativo programma.
Nel caso di specie, la vicenda prende le mosse quando, avendo rilevato delle anomalie consistenti in “sbilanciamenti volontari” posti in essere dagli utenti del dispacciamento con finalità speculative, l’Autorità di regolazione ha adottato le deliberazioni n. 342 del 02.08.2012, n. 239 del 30.05.2013 e n. 285 del 28.06.2013, allo scopo di modificare i criteri di calcolo dei prezzi di sbilanciamento.
Tali deliberazioni erano state annullate dal TAR della Lombardia con sent. 1648/2014 confermata dal Consiglio di Stato con sent. 1532/2015.
La società ha impugnato dinanzi al TAR la deliberazione n. 333/2016 e, con motivi aggiunti, i successivi atti con cui l’ARERA ha avviato e concluso il procedimento di verifica delle condotte “non conformi”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:- respinge il ricorso per ottemperanza e la domanda di declaratoria di nullità dell’atto censurato;- dispone che l’azione di annullamento possa essere riassunta nel termine di trenta giorni dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, quale giudice competente per la cognizione in primo grado;- compensa tra le parti le spese del grado.