Accolto il ricorso del MIT per la convenzione di trasporto marittimo e collegamento con le isole maggiori e minori
Pubblicato il: 8/28/2024
Nel contenzioso, Compagnia Italiana della Navigazione S.p.A. è affiancata dagli avvocati Beniamino Carnevale, Saverio Sticchi Damiani e Susanna Bufardeci.
In data 18 luglio 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha stipulato con la Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. (CIN), la Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori. La Convenzione è stata modificata dall’Accordo stipulato in data 7 agosto 2014 dalla CIN s.p.a. e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione stessa.
Con nota n. 8823 in data 30 marzo 2018 l’Amministrazione ha irrogato nei confronti della ricorrente le penalità conseguenti all’accertata violazione, da parte di quest’ultima, dell’obbligo previsto all’art. 5, comma 1, lett. a) secondo il quale la società doveva esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto degli assetti concordati di cui all’allegato A), avendo provveduto autonomamente alla sostituzione di un mezzo non idoneo alla linea senza preventiva motivata comunicazione.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla CIN s.p.a. con ricorso innanzi al TAR Lazio, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione della citata Convenzione. 1.6. Con sentenza n. 3211/22 il Tar capitolino ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.
Avverso tale pronuncia giudiziale l’odierno ricorrente ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erroneità della sentenza, per violazione e falsa applicazione della Convenzione rep. n. 54 del 18/7/2012 come modificati dall’accordo del 7 agosto 2014; 2) erroneità della sentenza, per contraddittorietà interna e carenza di presupposti del provvedimento impugnato. Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Costituitasi in giudizio, la Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dall’appellata in primo grado. Condanna l’appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante, che si liquidano in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge.