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Accolto il ricorso di Regione Lombardia contro Auto Guidovie Italiane relativo ai costi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale


Pubblicato il: 8/28/2024

La Regione Lombardia è stata difesa dall’avvocatura regionale in persona dell’avv. Alessandra Zimmiti. L’intervento di ANAV e ASSTRA è stato patrocinato dall’Avv. Lorenzo Lamberti, Partner Equity di Nunziante Magrone, con il Senior Associate Avv. Angelo Melpignano. Auto Guidovie Italiane S.p.A. è assistita dall'avvocato Riccardo Zanchetta.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, la società Auto Guidovie Italiane S.p.A. (che espone di gestire il servizio di trasporto pubblico locale in diversi ambiti della Lombardia) ha impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 28 dicembre 2017, n. X/7644, recante «Approvazione della disciplina di cui all’art. 17 “Risorse per il Trasporto Pubblico Locale” della L.R. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”».

 Col ricorso ha denunciato la erroneità del metodo di calcolo individuato per stabilire l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie potenziali per ciascun bacino provinciale della Lombardia, che nella deliberazione impugnata sarebbe calcolato prendendo a riferimento l’importo dei costi standard e sottraendo da questi i ricavi tariffari e le compensazioni per le agevolazioni tariffarie, con l’aggiunta dell’I.V.A. se dovuta. Ha sostenuto, altresì, che la totale neutralizzazione dell’incasso tariffario favorirebbe le gestioni meno efficienti a scapito degli operatori più virtuosi; inoltre, con tale sistema sarebbero stati posti in comparazione elementi disomogenei tra loro (da un lato i costi standard, definiti in via astratta, e dall’altro lato i ricavi tariffari, calcolati sui dati effettivi).

Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso per la violazione dell’art. 16, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Rimasta soccombente, la Regione Lombardia ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurime censure.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese giudiziali per il doppio grado di giudizio.