Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS si pronuncia sulla realizzazione del parco eolico "Masseria Voiragni Juso"


Pubblicato il: 8/29/2024

Nel contenzioso, Parco Eolico Torremaggiore S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Fantappiè mentre, Regione Puglia è assistita dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.

In data 24/12/2008, Parco Eolico Torremaggiore s.r.l. (PTM) ha presentato alla Regione Puglia ed alla Provincia di Foggia una richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica denominato “Masseria Voiragni Juso”, sito nel Comune di Torremaggiore in località Masseria Voiragni Juso e di potenza complessiva pari a 75,9 MW

PTM ha rivolto alla Regione richiesta di autorizzazione unica (AU), ai sensi del d.lgs. 387/2003 e della d.G.R. 35/2007.

PTM è stata invitata a partecipare alla conferenza di servizi indetta in relazione al procedimento attivato dalla società E.On Climate & Renewables Italia S.r.l. per il rilascio dell’AU per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo eolico, nel Comune di Torremaggiore, loc. Selva delle Grotte, denominato “Selva delle Grotte”

Il 16/09/2013, la Regione, con atto prot. AOO_159/16/9/2013/0007327, ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego di AU, in relazione all’impianto di interesse di PTM. Con tale comunicazione la Regione ha dato atto che era già stato opposto il diniego di AU per gli impianti eolici proposti da altre società in ragione “di una serie di problematiche paesaggistiche” connesse alla stazione elettrica RTN 380/150 Kv. Il 18/10/2013, la Regione ha rigettato l’istanza di AU presentata da PTM con provvedimento di diniego n. 8235/2013.

Avverso tale provvedimento PTM ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che è stato trasposto innanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari (n. R.g. 673/2014), riservandosi di agire contro la Regione Puglia per la refusione dei danni ingiustamente patiti a causa del provvedimento gravato.

Il TAR adito, con la sentenza n. 1014/2020, ha dichiarato il ricorso proposto da PTM improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta l’illegittimità degli atti impugnati. Condanna la Regione appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della società appellante, che si liquidano in complessivi €6.000, oltre accessori come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato, compensandole per il resto.