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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di AE contro Plasticline S:r.l.


Pubblicato il: 8/12/2024

Nella vertenza, Plasticline S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefano Grolla e Valentino Antonio Sacco.

La CTP di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Plasticline s.r.l. avverso l’atto di contestazione di sanzioni n. T65CODF01540/2012, emesso a seguito di separati avvisi di accertamento, relativi agli anni dal 2006 al 2009, con i quali erano state contestate alla società contribuente l’annotazione e l’emissione di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando che: - con l’atto di contestazione impugnato erano state irrogate, per gli anni dal 2006 al 2009, la sanzione amministrativa del 50% dell’ammontare delle spese relative a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012, per un totale complessivo di € 3.019.182,92, e per gli anni di imposta 2009 e 2010, l’ulteriore sanzione per indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dell’art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008, come modificato dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 5 del 2009, per complessivi € 787.691,28; - il primo giudice accoglieva il ricorso limitatamente alla sanzione irrogata ai sensi dell’art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008; - l’atto di contestazione impugnato andava, invece, integralmente annullato, in quanto tra l’accertamento delle maggiori imposte e il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, della l. n. 44 del 2012 sussisteva un collegamento logico – funzionale che imponeva, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dall’art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, l’irrogazione della sanzione contestualmente all’accertamento, “al fine di razionalizzare i procedimenti d’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo”; - analoga considerazione valeva anche per la sanzione irrogata con riferimento all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, stante l’evidente nesso con l’azione accertativa; - l’appello andava accolto anche con riferimento alla mancata motivazione del provvedimento, in violazione della disposizione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000, con riferimento sia all’an che al quantum, in considerazione della determinazione della sanzione nella misura massima prevista, senza che fosse stata dimostrata la gravità comportamento di evasione della società, soprattutto quando, come nella specie, l’applicazione della sanzione avviene separatamente dall’avviso di accertamento.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente procedimento.