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Accolto il ricorso tributario di Unes Maxi S.p.A. relativo agli importi delle addizionali provinciali


Pubblicato il: 8/14/2024

Nel contenzioso, Unes Maxi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola Crispino e Roberto Pera dello Studio Rödl & Partner.

La società contribuente UNES MAXI S.p.A., quale consumatore finale di energia elettrica, ha impugnato un provvedimento di diniego tacito di rimborso per importi versati a titolo di addizionali provinciali nel periodo gennaio – dicembre 2011 sui consumi di energia elettrica. La domanda di rimborso è stata fondata sul presupposto che il fornitore di energia elettrica (Eviva S.p.A.) aveva originariamente addebitato i relativi importi alla contribuente e alle sue controllate (poi fuse per incorporazione) in via di rivalsa ed era stata successivamente ingiunta dalla contribuente per restituzione delle addizionali indebitamente versate in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione. La società contribuente aveva dedotto, inoltre, che il fornitore di energia fosse stato successivamente ammesso alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Milano, per cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore doveva ritenersi definitivamente infruttuosa. Sulla base di tali presupposti la contribuente aveva, pertanto, svolto azione di rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, facendo valere la propria legittimazione straordinaria al rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per eccessiva difficoltà ad agire nei confronti del fornitore.

La CTP di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo tardiva l’istanza in quanto presentata oltre il termine di cui all’art. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), non trattandosi di domanda di indebito oggettivo, bensì di ordinaria domanda di rimborso per accise indebitamente versate.

 La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. In principalità, il giudice di appello ha confermato la tardività della domanda di rimborso, in quanto presentata oltre il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2 TUA, termine applicabile a tutte le domande di rimborso e, quindi, anche a quelle con cui si fa valere la legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell’Ufficio. Il giudice di appello ha, in secondo luogo, osservato che la società contribuente avrebbe potuto formulare istanza di rimborso direttamente nei confronti del fornitore ben prima della manifestazione dell’insolvenza della contribuente. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non avesse dato prova di essersi attivata presso il fornitore con una azione giudiziale, né avesse fatto valere le proprie pretese restitutorie all’interno della procedura concorsuale. Infine, il giudice di appello ha ritenuto che l’incompatibilità delle addizionali con il diritto dell’Unione non si applica ai rapporti esauriti, per cui «non incidono sul termine di decadenza del diritto al rimborso, la cui decorrenza deve farsi risalire al momento del versamento».

Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.