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Accolto il ricorso di ALER Milano per l'aggiudicazione dei servizi di pulizia


Pubblicato il: 8/29/2024

Nel contenzioso, Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano - ALER Milano è affiancata dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti; Aurora S.r.l. è assistita dall'avvocato Alberto Saggiomo.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla società Aurora s.r.l. contro l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Milano – Aler Milano per l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta dall’Azienda per l'affidamento “del servizio di pulizia ed affini da effettuarsi sul patrimonio di proprietà di Aler e/o gestito dalla stessa o di comuni terzi siti in provincia, di competenza territoriale dei Settore Servizi UOG di Milano e Provincia - REP. N. 117/2022 – Lotto 11 – competenza U.O.G. Sesto San Giovanni – CIG: 938400236D”. L’esclusione è stata disposta per mancanza del requisito di cui al punto 6.3, lettera e) del disciplinare di gara il quale prevede che il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara (dal 31/08/2019 al 31/08/2022) un servizio c.d. di punta, analogo alla prestazione principale, di importo minimo pari a € 735.115,61 per il lotto n.11.

Il tribunale – dopo aver dato atto del motivo di ricorso e dell’impugnativa dell’art. 6.3., lett. e) del disciplinare di gara, ove da interpretare in senso ostativo alla partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente – ha respinto l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del bando di gara avanzata da Aler ed ha accolto il ricorso “nella parte in cui impugna il disciplinare di gara e la conseguente esclusione”.

Le spese processuali sono state compensate per “la novità delle questioni”.

L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Milano – ALER Milano ha proposto appello con tre motivi.

Con ordinanza cautelare n. 1207/2024 del 4 aprile 2024 è stata sospesa l’esecutività della sentenza.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto da Aurora s.r.l. Condanna la società Aurora s.r.l. al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida, in favore di Aler Milano, nell’importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 4.000,00 per il primo grado e € 6.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge.