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Inammissibile il ricorso dell'AGCM contro Ryanair per abuso di posizione dominante


Pubblicato il: 8/30/2024

Nel contenzioso, Ryanair Dac e Ryanair Holdings Plc sono affiancate dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Mario Siragusa, Cesare Rizza e Matteo Castioni.

 In data 14 settembre 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava il procedimento A568 nei confronti della Società Ryanair DAC ipotizzando un abuso di posizione dominante posto in essere mediante condotte volte ad ostacolare le agenzie di viaggio online e offline nella vendita di biglietti aerei al fine di favorire le vendite dei titoli di viaggio sul proprio sito web: procedimento esteso successivamente, con delibera del 16 gennaio 2024, alla Società Ryanair Holding Plc., con sede in Irlanda, ritenuta essere coinvolta «nella definizione e attuazione delle condotte contestate».

In pari data AGCM chiedeva ex art. 22 del Regolamento n. 1/2003/CE e della Direttiva n. 1/2019/CE l’assistenza della omologa Autorità irlandese (Competition and Consumer Protection Commission, di seguito CCPC) per accertamenti da svolgersi in loco.

 All’esito della camera di consiglio del 12 giugno 2024, con ordinanza n. 2477/2024, il Tar chiedeva all’Autorità la produzione della richiesta di collaborazione e dell’allegato template fissando la successiva camera di consiglio (si evidenzia che avverso il diniego tacito di accesso al template, pende un separato giudizio dinanzi al Tar, iscritto al n. 5625/2024 R.R., la cui discussione è fissata alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024). In data 14 giugno 2024 AGCM (allegando ragioni di riservatezza apprezzabili ai sensi dell’art. 27, paragrafo 2 del Regolamento n. 1/2003/CE, dell’art. 15, paragrafo 2 del Reg. n. 773/2004/CE relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, nonché dal considerando 14 della Direttiva 1/2019/UE) presentava istanza di autorizzazione al deposito confidenziale della documentazione in questione «al fine di consentirne la consultazione solo al Collegio».

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.