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Rigettato il ricorso di Spumador S.p.A. in materia di iscrizione al registro INVIM ed accertamento tributario


Pubblicato il: 8/16/2024

Nel contenzioso, Spumador S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andra Guaccero e Gabriele Nuzzo.

Con sentenza n. 2783/2020, depositata il 27 novembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma del decisum di prime cure che recava l’accoglimento dell’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione alla registrazione di un contratto di cessione di ramo di azienda intercorso tra Sanpellegrino S.p.a. (cedente) e Recoaro S.p.a. (cessionaria, successivamente incorporata da Spumador S.p.a.).

Il giudice del gravame ha rilevato che: a) – il valore di avviamento del ramo di azienda ceduto – che l’Agenzia aveva determinato secondo un reddito prospettivo di € 877.896,65 dietro applicazione di una percentuale di redditività media del 9,9% - non coglieva «appieno le particolari caratteristiche e peculiarità dell'azienda specifica, così come individuate dalle stesse parti contraenti. Infatti non ha tenuto conto che la cessione è stata determinata dal fatto che la società produceva perdite da qualche anno e che necessitava di un rilancio tecnologico e di marketing per tornare ai livelli di redditività media dei soggetti selezionati pari al 9,9%.»; andava, poi, condivisa la stima della componente immobiliare dell’azienda che conseguiva da una «valutazione compiuta dall'Ufficio Provinciale Territorio di Vicenza, che perviene ad un valore complessivo dei cespiti pari a € 9.595.700,00 (al lordo delle passività), in linea con quello dichiarato, pari a € 9.526.210,00 (al lordo delle passività)».

La stima in questione risultava, quindi, fondata, quanto alle unità immobiliari, su «cinque criteri diversi, specificati in considerazione dei singoli immobili, che non risultano specificamente contestati» e, quanto ai terreni agricoli, su tre atti di compravendita rispetto alla cui datazione – contestata dalla contribuente in ragione della loro anteriorità triennale – rilevava, però, che «l'utilizzo di atti non coevi è giustificata nel caso di specie dal fatto che "nell'ambito territoriale di riferimento dei terreni oggetto di stima, il mercato immobiliare registrava in generale una sostanziale stazionarietà del numero di compravendite e dei prezzi"».

Spumador S.p.a., quale incorporante della Recoaro S.p.a., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La Corte condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 14.000,00, oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.