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Accolto il ricorso del Comune di Milano contro A2A Calore & Servizi S.r.l.


Pubblicato il: 8/30/2024

Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Gloria Centineo Cavarretta Mazzolenti; A2A Calore & Servizi S.r.l. è assistita dagli avvocati Fabio Todarello e Claudia Sarrocco.

Si controverte sul tema del ripristino del manto stradale a seguito di interventi su sottoservizi. Come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale, infatti: “i ripristini delle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi eseguiti per la posa di cavi a fibre ottiche, tubazioni e sottoservizi in genere, degradavano rapidamente; l’asfalto si sgranava, si riempiva di fessure a ragnatela fino a generare dislivelli e grosse buche pericolose per la circolazione, con danni agli utenti e al Comune che si trovava a dover effettuare di nuovo i lavori. La previsione di un maggiore spessore di conglomerati bituminosi a copertura dei ripristini previsti nel nuovo listino, dunque, era largamente giustificata dalla necessità di evitare cedimenti e fessurazioni e quindi per dare maggiore resistenza alla platea stradale, favorendo la sicurezza degli utenti”.

 Il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n. 245 del 2017, aveva aggiornato le specifiche tecniche con cui dovevano essere eseguiti i suddetti “ripristini”, e tanto allo scopo di evitare i precoci ammaloramenti del manto stradale che, sempre più frequentemente, si registravano in seguito ai medesimi interventi di ripristino. In particolare veniva previsto, a carico dei singoli operatori: “un maggiore spessore di conglomerati bituminosi a copertura dei ripristini previsti nel nuovo listino”. Previsione, questa, “largamente giustificata dalla necessità di evitare cedimenti e fessurazioni e quindi per dare maggiore resistenza alla platea stradale, favorendo la sicurezza degli utenti”.

 La determinazione dirigenziale veniva impugnata, dinanzi al TAR Lombardia, contestando in particolare le prescrizioni contenute nei punti 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 7.1 e 7.5 (le quali prevedevano un maggiore spessore di conglomerati bituminosi a copertura dei ripristini, un maggiore spessore dello strato di usura, l'introduzione nei ripristini stradali del tessuto geocomposito e una maggiore dimensione dell'area di ripristino a completamento delle manomissioni).

Il Tar Lombardia, con sentenza n. 1414 del 2019, accoglieva il gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso di primo grado. Respinge i motivi riproposti dalla parte appellata nonché l’appello incidentale. Spese compensate.