Accolto il ricorso del Comune di Milano contro Unareti S.p.A. per il rifacimento del manto stradale in seguito ai lavori di posa di cavi e fibre ottiche
Pubblicato il: 8/31/2024
Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni; Unareti S.p.A. è assistita dagli avvocati Fabio Todarello e Claudia Sarrocco.
L'oggetto del contenzioso è il tema del ripristino del manto stradale a seguito di interventi su sottoservizi.
Come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale, infatti: “i ripristini delle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi eseguiti per la posa di cavi a fibre ottiche, tubazioni e sottoservizi in genere, degradavano rapidamente; l’asfalto si sgranava, si riempiva di fessure a ragnatela fino a generare dislivelli e grosse buche pericolose per la circolazione, con danni agli utenti e al Comune che si trovava a dover effettuare di nuovo i lavori. La previsione di un maggiore spessore di conglomerati bituminosi a copertura dei ripristini previsti nel nuovo listino, dunque, era largamente giustificata dalla necessità di evitare cedimenti e fessurazioni e quindi per dare maggiore resistenza alla platea stradale, favorendo la sicurezza degli utenti”.
Il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n. 245 del 2017, aveva aggiornato le specifiche tecniche con cui dovevano essere eseguiti i suddetti “ripristini”, e tanto allo scopo di evitare i precoci ammaloramenti del manto stradale che, sempre più frequentemente, si registravano in seguito ai medesimi interventi di ripristino. In particolare veniva previsto, a carico dei singoli operatori: “un maggiore spessore di conglomerati bituminosi a copertura dei ripristini previsti nel nuovo listino”. Previsione, questa, “largamente giustificata dalla necessità di evitare cedimenti e fessurazioni e quindi per dare maggiore resistenza alla platea stradale, favorendo la sicurezza degli utenti”.
La determinazione dirigenziale veniva impugnata, dinanzi al TAR Lombardia, contestando in particolare le prescrizioni contenute nei punti 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 7.1 e 7.5 (le quali prevedevano un maggiore spessore di conglomerati bituminosi a copertura dei ripristini, un maggiore spessore dello strato di usura, l'introduzione nei ripristini stradali del tessuto geocomposito e una maggiore dimensione dell'area di ripristino a completamento delle manomissioni).
Il Tar Lombardia, con sentenza n. 1414 del 2019, accoglieva il gravame per difetto di competenza (la regolamentazione spetta infatti all’organo collegiale di indirizzo politico e non ai singoli dirigenti). Tale decisione è stata di recente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1367 del 2024 della terza sezione.
In questa sede si discute dei singoli atti concessori, successivi alla sentenza del TAR Lombardia n. 1414 del 2019, con cui erano stati autorizzati altrettanti singoli interventi sui sottoservizi in sede stradale.
La contestazione viene in particolare mossa da UNARETI s.p.a., la quale è concessionaria del servizio di fornitura e distribuzione di energia elettrica e gas naturale nel territorio comunale e ogniqualvolta procede a scavare nel territorio comunale per riparazioni, implementazioni, guasti, fughe gas, etc., deve chiedere la concessione per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico, fermo l’obbligo di ripristinare il suolo secondo le modalità prescritte dall’amministrazione comunale.
Questi singoli provvedimenti concessori: a) in parte richiamavano ancora la determinazione dirigenziale comunale annullata dal TAR, ossia la n. 245 del 2017 (atti adottati tra il 19 giugno 2019 ed il 9 gennaio 2020, come si evince dall’epigrafe del ricorso); b) in parte (ossia le determinazioni comunali adottate tra il 10 gennaio 2020 e l’8 aprile 2020) richiamavano la citata delibera di giunta regionale del 28 dicembre 2018.
Con la sentenza qui appellata il TAR Lombardia, previa conversione del rito in giudizio ordinario di cognizione ai sensi dell’art. 32 c.p.a. (attesa la parallela esistenza di atti asseritamente violativi del giudicato e di atti ritenuti illegittimi al di là del giudicato): Da un lato ha dichiarato l’inefficacia di tutti gli atti che, pur dopo la sentenza di annullamento del TAR, continuavano a richiamare impropriamente la determinazione n. 245 del 2017. Ciò in aperto contrasto con la ridetta sentenza n. 1414 del 2019 del TAR che aveva dichiarato la incompetenza, a tal fine, del dirigente comunale; 3.2. Dall’altro lato, ha annullato gli atti che invece richiamavano la DGR 28 dicembre 2018, contenente aggiornamento del c.d. Prezzario lavori pubblici, e ciò dal momento che: “per un verso … il Prezzario regionale non ha efficacia precettiva ma costituisce un mero riferimento per le stazioni appaltanti … per altro verso … lo stesso Prezzario regionale 2019 si limitava a raccogliere con valenza sistematica e ricognitoria le Specifiche tecniche del Comune di Milano … mentre successivamente, per effetto della sentenza n. 1414/2019 del 19 giugno 2019, le Specifiche tecniche in questione … sono state annullate”;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso di primo grado. Respinge i motivi riproposti dalla parte appellata nonché l’appello incidentale. Spese compensate.