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Rigettato il ricorso della Juventus FC relativo agli aggravi delle opere ambientali


Pubblicato il: 8/31/2024

Nel contenzioso, Juventus FC S.p.A. è affiancata dagli avvocati Riccardo Montanaro e Aristide Police; il Comune di Torino è assistito dagli avvocati Elisabetta Boursier e Stefano Gattamelata.

L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di Torino n. 1817 del 3 maggio 2018 “Ambito Continassa – aggravio delle opere ambientali – esito … nota pervenuta in data 2 marzo u.s. (prot. 874)” con cui l’Amministrazione ha ritenuto di non riconoscere alla Juventus F.C. s.p.a. gli importi relativi ai costi sostenuti per la rimozione di rifiuti rinvenuti nell’area suddetta ulteriori rispetto a quelli previsti nel documento denominato “Progetto ambiente”.

La Juventus F.C. s.p.a. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Piemonte tale atto, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili ed agendo, altresì, per l’accertamento del diritto ad ottenere, oltre alle somme già riconosciutele per la bonifica dell’area “Continassa”, ulteriori € 2.574.000,00 per le altre spese sostenute.

Con la sentenza n. 82 del 30 gennaio 2020 il Ta.r. per il Piemonte ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

 La Juventus F.C. s.p.a. ha, dunque, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a un unico articolato motivo di ricorso così rubricato: error in iudicando per mancato apprezzamento dell'intervenuta violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 97 Cost., error in iudicando a causa dell'omessa considerazione della contraddittorietà dell'azione amministrativa spiegata dal Comune di Torino ove rapportata agli impegni effettivamente assunti in sede di trattative, prima, e di pattuizione contrattuali, poi, error in iudicando per mancata valutazione dell'eccesso di potere consolidatosi in un'azione in difetto dei presupposti ed istruttoria, nonché in illogicità ed ingiustizia manifesta, istanza istruttoria.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta Compensa le spese del grado di appello