Il CdS si pronuncia sul ricorso dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cariplo Piccolo Teatro
Pubblicato il: 8/19/2024
Nel contenzioso, Associazione Sportiva Dilettantistica Cariplo Piccolo Teatro è affiancata dall'avvocato Romano Vaccarella.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cariplo Piccolo Teatro impugna la sentenza n. 2444/2019 resa dal Tar per la Lombardia, che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte ha respinto sia il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti dalla stessa proposti avverso le note dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Lombardia dell'11 febbraio 2019 e del 21 dicembre 2018, sia il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso le note dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, del 2 settembre 2019, prot. n. 2019/11357/ DRL-STM1 e prot. n. 2019/11358/DRL-STM1, nonché per l'annullamento sotto ulteriori profili di diritto, resi manifesti dalla nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, del 2 settembre 2019, prot. n. 2019/11358/DRL-STM1, dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti.
L’associazione odierna appellante svolgeva la propria attività sportiva (scherma), in un locale sito in Milano, via Cerva, 30, di proprietà dapprima del CONI ed in seguito della CONI Servizi Spa
CONI Servizi, volendo rientrare nella disponibilità dell’immobile, citava l’Associazione davanti al Tribunale civile di Milano che, con sentenza n. 3153/2015, accoglieva la pretesa attorea e condannava l’Associazione all’immediato rilascio del bene, previa qualificazione del rapporto sino ad allora intercorso con quest’ultima quale comodato senza determinazione di tempo (c.d. precario, ex art. 1810 del codice civile), rigettando la tesi dell’Associazione che sosteneva invece l’applicazione al rapporto contrattuale dell’art. 1809 del codice civile, sul c.d. comodato d’uso, vale a dire quello la cui durata è determinata in base alla destinazione d’uso del bene. La sentenza di primo grado era confermata dapprima in appello e poi davanti alla Corte di Cassazione, sicché acquisiva autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c
Nel frattempo, la titolarità del bene di cui è causa era trasferita da CONI Servizi allo Stato, vale a dire all’Agenzia del Demanio.
L’Agenzia procedeva alla quantificazione dell’indennità di occupazione dell’immobile e con una prima nota del 21.12.2018 ingiungeva all’ASD e a due dei legali rappresentanti succedutisi nel tempo il pagamento dell’indennità – nella misura di euro 344.000,00 - per il triennio 2015-2018.
L’Associazione contestava la pretesa dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie in parte il ricorso di primo grado, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione intimata alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.