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Respinto il ricorso di Marilab S.r.l. per l'accreditamento dell'attività di laboratorio di analisi chimico - cliniche


Pubblicato il: 8/20/2024

Nella vertenza, Marilab S.r.l. è affiancata dall'avvocato Filippo Calcioli mentre Regione Lazio è assistita dagli avvocati Roberta Barone e Giuseppe Allocca.

Marilab S.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 10328/2019 con cui il Tar Lazio ha riunito e dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, due ricorsi corredati da motivi aggiunti.

In particolare, con il primo ricorso, iscritto al n. 3759/2013, la società Marilab S.r.l. chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull’istanza dalla stessa presentata il 19 aprile 2012 per ottenere l’assegnazione di un budget di spesa per lo stesso anno 2012 a seguito dell’autorizzazione al trasferimento, in proprio favore, dell’accreditamento per l’attività di laboratorio di analisi chimico - cliniche dalla Griba 2 S.r.l. per intervenuta fusione per incorporazione di quest’ultima, e di contestuale trasferimento della predetta attività di laboratorio nei locali siti in Ostia Lido - Roma, Viale Alfredo Zambrini 14.

 Il TAR accoglieva l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi principali e dei ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla Regione Lazio, in ragione dell’avvenuta stipulazione, da parte della ricorrente, di contratti recanti accettazione dei budget oggetto di contestazione giurisdizionale relativi alle annualità 2012/2013/2014/2015.

 Il giudice di prime cure, infatti, ribadiva la legittimità della c.d. “clausola di salvaguardia” (recante l’accettazione incondizionata, da parte degli operatori privati, dei tetti di spesa e la rinuncia ad eventuali impugnazioni dei relativi provvedimenti di determinazione) contemplata in numerosi schemi-tipo di contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, ivi compresi i contratti di accettazione dei budget succitati, in ragione della piena assoggettabilità degli operatori privati ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto la Regione Lazio era obbligata.

Avverso la predetta sentenza insorgeva Marilab S.r.l.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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