Respinto il ricorso di Micoperi S.p.A. per l'accesso al fondo Invitalia per l'emergenza COVID-19
Pubblicato il: 8/19/2024
Nel contenzioso, Micoperi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Crisci; Invitalia è assistita dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli.
La società appellante agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento con cui Invitalia s.p.a. ha respinto la sua istanza di accesso al fondo di sostegno alle grandi imprese «in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid 19», istituito con l’art. 37 del decreto-legge 22 marzo 2020, n. 41 (recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19; convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).
Il diniego di accesso al fondo (provvedimento in data 12 gennaio 2022, prot. n. 23) era motivato sulla base dell’assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale attuativo (decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 luglio 2021 - Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Più nello specifico, all’esito dell’esame della situazione economico-finanziaria della società e delle azioni da essa prospettate per la ripresa della propria attività imprenditoria e il recupero della redditività aziendale, l’ammissione al fondo era negata per plurime ragioni, e cioè: per incompletezza della documentazione; per l’assenza di prospettive di prosecuzione dell’attività d’impresa; perché le azioni individuate nel piano di rilancio per assicurare la continuità di impresa e il ripristino della redditività aziendale nel medio termine non erano ritenute adeguate; perché del pari erano considerati inadeguati i flussi finanziari prospettici dell’impresa rispetto agli impegni finanziari assunti, comprensivi del finanziamento a valere sul fondo; per difetto di coerenza del piano di rilancio con quelli presentati o approvati «in relazione all’eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l’impresa proponente».
Contro il diniego così motivato la società richiedente l’accesso al fondo proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso era respinto dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna, pronunciatosi in seguito a declinatoria di competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, inizialmente adito, e alla conseguente riassunzione del giudizio da parte della ricorrente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza. Spese compensate.