Respinto il ricorso di Telecom Italia relativo ad una sanzione AGCOM relativa alle offerte di linea fissa e mobile
Pubblicato il: 8/19/2024
Nella vertenza, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Simone Cadeddu, Edoardo Giardino e Federico Marini Balestra, Iliad Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca.
Con la delibera n. 591/20/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo anche solo “l’Autorità”) ha irrogato a TIM S.p.a. (in prosieguo solo “TIM”) la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 634.000,00 in relazione a due condotte così descritte: “A) non ha rispettato, con riferimento alle offerte da rete fissa: i) per i profili di trasparenza delle offerte promozionali “TIM Super”, le disposizioni di cui agli articoli 70, comma 1 e 71, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 3, della delibera n. 252/16/CONS e per il profilo delle spese di recesso, l’art. 1, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice nonché ii) in relazione alla durata del piano di rateizzazione del servizio “TIM Expert” offerto congiuntamente ai piani “TIM Connect XDSL”, l’art. 80 comma 4-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 13, del Codice; B) non ha rispettato, con riferimento alle condizioni applicabili in caso di recesso delle offerte da rete mobile, l’art. 1, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice.”
Di fatto le condotte sanzionate dall’Autorità sono quattro, e sono consistite: (i) nel caso della promozione presente sul canale on-line per l’offerta di rete fissa “TIM Super”, nel fatto di pubblicizzare un prezzo scontato “tutto compreso” di €29,90, importo che includeva però non soltanto il canone mensile dei servizi di telecomunicazione, ma anche “voci [di costo] eterogenee e distinte”, come gli oneri di attivazione e le rate del modem, il cui piano di rimborso poteva avere durata sino a 48 mesi, eccedente la durata di 24 mesi del contratto di utenza, con la conseguenza che, in alcuni casi, le rate di addebito del costo del modem sarebbero continuate anche dopo un eventuale recesso del cliente alla scadenza dei 24 mesi iniziali: tale condotta avrebbe violato de disposizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (in prosieguo “CCE”) in materia di trasparenza tariffaria; (ii) in caso di recesso dalla medesima promozione “TIM Super” con richiesta di disattivazione della linea, Telecom avrebbe richiesto un contributo pari a €29,90, superiore al valore del contratto, in violazione del Decreto Bersani e delle Linee Guida; (iii) nel caso dell’offerta “TIM Connect XDSL”, Telecom avrebbe previsto la rateizzazione del servizio opzionale di assistenza tecnica a domicilio per installazione e configurazione modem e Wi-Fi, denominato TIM Expert, per un periodo di 48 mesi, pur in presenza del limite dei 24 mesi di primo impegno negoziale ammissibile in base alla citata normativa; (iv) relativamente alla offerta “TIM Advance”, TIM esigeva, in caso di disdetta, l’obbligo di pagare in unica soluzione le rate dello smartphone acquistato dall’utente all’atto della stipula del contratto, nonché un “importo per cessazione anticipata”, che, secondo l’Autorità, nella sostanza integrerebbe una penale.
Avverso tale provvedimento TIM ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
All’esito del giudizio di primo grado, nel quale ILIAD Italia S.p.A. ha spiegato intervento ad opponendum, il TAR ha respinto il ricorso, con la sentenza in epigrafe indicata.
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.