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Accolto il ricorso di Grandi Stazioni Rail contro Del Bo Servizi e Schindler S.p.A.


Pubblicato il: 8/29/2024

Nella vertenza, Grandi Stazioni Rail è affiancata dall'avvocato Nicola Marcone; Del Bo Servizi S.p.A. è assistita dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Maria Filosa; Schindler S.p.A. è difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società Del Bo Servizi s.p.a., terza graduata nella procedura di gara indetta da Grandi Stazioni Rail s.p.a. con punti 77,540 (dietro TK Elevator Italia s.p.a. con punti 92,840 e Schindler s.p.a. con punti 84,310), impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di quest’ultima, dopo che l’offerta della prima classificata TK Elevator Italia s.p.a. era stata scartata in quanto vincitrice anche del lotto n. 1.

Costituitesi in giudizio, sia la stazione appaltante che l’aggiudicataria concludevano per l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto. Con sentenza 12 gennaio 2024, n. 657, il giudice adito accoglieva il gravame (in ispecie, la prima doglianza formulata con i motivi aggiunti), sul presupposto che – una volta riscontrata la non corretta indicazione, da parte di Schindler s.p.a., dell’esperienza pregressa in capo al tecnico designato ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale – la stazione appaltante avrebbe dovuto dare piena applicazione al principio sancito dall’art. 21 del disciplinare di gara e dunque revocare l’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della dichiarante, anziché limitarsi – come nel caso di specie – a rideterminare il predetto punteggio incrementale.

Avverso tale decisione Grandi Stazioni s.p.a. interponeva appello.

Costituitasi in giudizio, Schindler s.p.a. concludeva per l’accoglimento del gravame e proponeva a sua volta appello incidentale autonomo, anch’esso affidato a due motivi di censura (con i quali eccepiva, in particolare, la tardività dei motivi aggiunti di primo grado e, comunque, l’infondatezza del motivo accolto dal TAR).

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originariamente proposto da Del Bo Servizi s.p.a. Dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello incidentale proposto da Schindler s.p.a. Spese del doppio grado compensate.