Inammissibilità del ricorso di ARS Radiologica contro Istituto Santa Chiara
Pubblicato il: 8/27/2024
Nel contenzioso, ARS Radiologica S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; Istituto Santa Chiara S.r.l. è assistito dall'avvocato Vincenzo Di Gioia.
L’Istituto Santa Chiara S.r.l. (ISC S.r.l.), titolare di un centro diagnostico nel Comune di Castrignano dei Greci, accreditato istituzionalmente e convenzionato con la ASL di Lecce, ha impugnato la determinazione della Regione Puglia n. 103/2019 del 29.4.2019, con la quale erano stati concessi, con un unico provvedimento, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale in favore della società ARS Radiologica S.r.l., struttura sanitaria privata con sede in Ruffano, per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con uso di grandi macchine (1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla), in aggiunta all’accreditamento già posseduto da tale struttura per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza uso di grandi macchine.
La determinazione della Regione Puglia n. 103/2019 era stata assunta in applicazione dell’art. 19 comma 3 della L.R. Puglia n. 9/2017 pro tempore vigente, secondo cui: “3. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate”. In particolare, la norma, mediante apposita clausola di salvezza, consentiva che l’autorizzazione e l’accreditamento potessero derivare da un medesimo atto nel caso di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.
Il T.a.r. per la Puglia, sez. di Lecce, con la sentenza n. 784/2021, ha accolto il ricorso ed ha annullato la determinazione regionale n. 103/2019, richiamando i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare dalla sent. n. 36 del 12 marzo 2021).
ARS Radiologica S.r.l. ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza parziale n. 8467/2021, non condividendo l’opzione ermeneutica del primo giudice, ha ritenuto necessario sottoporre il citato art. 19 comma 3 della L.R. Puglia n. 9/2017 allo scrutinio della Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, in quanto applicativa del medesimo principio informatore posto alla base di altre disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 195 e n. 36 del 2021, consistente nella non consentita assimilazione, attesa la diversità dei relativi presupposti di legittimazione, tra l’autorizzazione e l’accreditamento di una struttura sanitaria, ponendosi così in contrasto con il principio generale della legislazione statale ricavabile da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-bis , 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.
Il giudizio è dunque proseguito dinanzi al Consiglio di Stato, che con la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione (n. 8188/2023) ha confermato con diversa motivazione la decisione di primo grado, respingendo l’appello principale proposto da ARS Radiologica S.r.l. e l’appello incidentale proposto dall’ISC S.r.l.
Con il presente ricorso, ARS Radiologica S.r.l. ha agito per la revocazione della sopraindicata sentenza, ritenendola affetta da errore revocatorio sotto diversi profili, accorpati nell’ambito di due motivi di ricorso
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo dichiara ammissibile, revocando in parte qua la sentenza impugnata, dichiarando in fase rescissoria l’insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.