Accolto il ricorso di A2A per l'accesso al riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
Pubblicato il: 8/30/2024
Nel contenzioso, A2A Energy Solutions S.r.l., A2a Illuminazione Pubblica S.r.l., Varese Risorse S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia e Nino Paolantonio; il GSE S.p.A. è affiancato dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese.
In data 16 Aprile 2019 A2A Energy Solutions S.r.l., in nome e per conto della società A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., presentava al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. una richiesta di esame del progetto di efficienza energetica “a consuntivo” (“PC”) n. CB002092, relativo alla rete di illuminazione pubblica del comune di Cesate, al fine di avere accesso al riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (“TEE” o “Certificati Bianchi”), ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017.
In data 24.6.2019 il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. richiedeva documentazione integrativa, ricevuta la quale, con nota del 23.1.2020, comunicava, ai sensi dell’art.10 bis L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto dell’istanza.
In particolare, il Gestore rilevava che il progetto di efficienza energetica proposto era stato finanziato al 30% dalla società Varese Risorse S.p.A., per cui la società A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., non essendo l'unico soggetto a sostenere l'investimento per la realizzazione del progetto, non poteva configurarsi come il “soggetto titolare” dello stesso.
Avverso tale provvedimento ed il D.M. Ministero dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 (quanto al disposto dell’art. 2, comma 1, lettera w) veniva interposto gravame avanti al T.A.R. Lazio, che ha respinto il ricorso con la sentenza oggetto di appello. Il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il primo profilo della motivazione di rigetto, relativo alla carenza di legittimazione alla richiesta dei TEE, essendo stata la richiesta di incentivi proposta da A2A Energy non già per conto del RTI titolare del progetto bensì esclusivamente di A2A Illuminazione, senza alcuna menzione circa il fatto che il progetto di efficienza energetica fosse stato realizzato e finanziato, per il 30%, anche dall’impresa mandante.
Avverso la decisione è stato proposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della decisione appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla il diniego del G.S.E. ivi impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dello stesso G.S.E.