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Rigettato il ricorso di Safety21 per l'istallazione di tre autovelox in Provincia di Caserta


Pubblicato il: 8/31/2024

Nel contenzioso, Safety21 S.p.A. è affiancata dall'avvocato Daniele Cutolo mentre SOES S.p.A. è assistita dall'avvocato Christian Lombardi.

La Provincia di Caserta affidava l’appalto per installazione di tre autovelox al raggruppamento Traffitek (mandataria) – Safety (mandante). Importo a base d’asta: oltre 7 milioni 32 mila euro. La seconda classificata SOES impugnava l’aggiudicazione dinanzi al TAR Campania che, con sentenza n. 832 del 2021, accoglieva il gravame in quanto la stazione appaltante non avrebbe sufficientemente valutato alcuni pregressi errori professionali (due risoluzioni contrattuali con altrettanti enti pubblici) a suo tempo commessi da Traffitek. Il giudice di primo grado ordinava dunque: a) la retrocessione del procedimento di gara; b) prima ancora, la rideterminazione da parte della SA sui requisiti di affidabilità professionale di Traffitek.

 In esito ad ulteriori passaggi giurisdizionali (che qui non si citano per ragioni di economia descrittiva), la Provincia di Caserta: a) escludeva Traffitek per via degli accertati, anche in via definitiva, illeciti professionali; b) ammetteva comunque la mandante Safety, previa rimodulazione in riduzione del predetto raggruppamento (cfr. Adunanza plenaria n. 2 del 2022), a proseguire l’appalto già aggiudicato in quanto “astrattamente” in possesso di tutti i requisiti di ordine generale.

Quest’ultimo provvedimento (sostanziale prosecuzione dell’appalto con la sola Safety) veniva impugnato in sede di ottemperanza da SOES dinanzi al TAR Campania il quale accoglieva il gravame in quanto la stazione appaltante aveva rivalutato solo l’affidabilità residua del raggruppamento (ossia Safety) e non anche la persistente bontà dell’offerta a suo tempo formulata dal raggruppamento stesso ed al netto del contributo in tal senso apportato dalla esclusa Traffitek (certificazioni premiali, requisiti specifici di fatturato, qualificazione professionali valutabili, etc.). Dunque si doveva provvedere: a) alla “riverifica dei requisiti di partecipazione”; b) alla rimodulazione eventuale del “punteggi assegnati”.

Quest’ultima sentenza viene ora impugnata da Safety la quale lamenta, nella sostanza, che il TAR Campania non si sarebbe attenuto al giudicato formatosi sulla sua precedente sentenza n. 832 del 2021.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.