Accolto il ricorso dell'Agenzia TPL di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia relativo ai costi standard ed ai fabbisogni di mobilità
Pubblicato il: 9/2/2024
Nel contenzioso, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone; Regione Lombardia è assistita dall'avvocato Alessandra Zimmitti; Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo, Agenzia del Tpl del Bacino di Como, Lecco e Varese sono assistite dall'avvocato Alberto Pullini.
L'oggetto della controversia concerne la deliberazione della Giunta regionale n. X/7644 adottata nella seduta del 28 dicembre 2017, relativamente ai criteri per la determinazione di costi standard, fabbisogni di mobilità e premialità nel settore del trasporto pubblico locale autofilometrotranviario finalizzati alla ridefinizione delle quote di riparto delle risorse regionali ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 5, della legge regionale n. 6 del 2012 e dell’art.6 della legge regionale n. 35 del 2016. Si tratta, in particolare, della definizione dei costi standard da utilizzare per la ripartizione delle quote di contributi regionali da corrispondere in favore delle agenzie locali di trasporto pubblico.
La decisione regionale del 28 dicembre 2017 veniva impugnata dalla Agenzia dei trasporti locali di Milano la quale sarebbe stata svantaggiata nella ripartizione delle rispettive quote (in altre parole: sarebbero state avvantaggiate le linee locali e periferiche ad alta percorrenza a discapito delle linee urbane a bassa percorrenza).
Il TAR Lombardia: a) in parte dichiarava inammissibile il gravame in quanto la lesività effettiva e concreta si sarebbe riscontrata soltanto con i provvedimenti attuativi di tale delibera del 28 dicembre 2017, ossia con i provvedimenti di assegnazione effettiva delle rispettive risorse; b) in parte dichiarava infondato il gravame stesso sulla sola parte ritenuta lesiva e dunque ammissibile, ossia sulla scelta ex se di procedere per la definizione dei costi standard, a livello regionale, anche in assenza dei criteri statali: e ciò in quanto l’inerzia dello Stato non potrebbe ridondare in danno delle regioni.
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere del ricorso di primo grado. Spese compensate.