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Accolto il ricorso di General Impianti per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli edifici scolastici nel Comune di Milano


Pubblicato il: 9/3/2024

Nel contenzioso, General Impianti S.r.l. è affiancata dall'avvocato Salvatore Napolitano; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano ed Emilio Pregnolato; IMG S.r.l. è difesa dagli avvocati Aldo Russo e Giovanni Corbyons.

L'oggetto della controversia concerne l'esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del Comune di Milano. Importo a base d’asta: oltre 3 milioni 740 mila euro.

L’esclusione è stata disposta all’esito del sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta dell’appellante, risultata prima in graduatoria, in quanto il Comune ha ritenuto che fossero giustificabili solo mediante la presentazione di fatture di acquisto quietanzate, e non già anche tramite preventivi, quei costi dei materiali di ricorrente utilizzo e dei noli/trasporti indicati in offerta che presentavano scostamenti superiori al 20% rispetto a quelli di progetto.

La disposta esclusione, unitamente alla successiva aggiudicazione in favore di IMG, venivano impugnate dinanzi al TAR Lombardia che tuttavia rigettava il gravane in quanto la scelta della stazione appaltante di non chiedere soltanto preventivi, che sarebbero “mere proposte contrattuali provenienti da terzi”, ma anche “fatture, documenti che comprovano l’avvenuta esecuzione di un contratto a determinate condizioni, non è certamente irragionevole, rispondendo infatti all’esigenza di tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse”.

 La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sia perché la stazione appaltante avrebbe effettuato valutazioni di carattere automatico e non basate su “elementi specifici”, come pure previsto dalla disciplina di gara (difetto di istruttoria e di motivazione); sia perché sarebbero state richieste “fatture” e non anche più semplici “preventivi”, come da giurisprudenza costante anche di questo Consiglio di Stato (difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa). Si chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti per i quali si chiedeva la reintegrazione in forma specifica (aggiudicazione dell’appalto in favore di General Impianti) oppure per equivalente monetario.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado e dispone l’aggiudicazione e dunque anche il subentro nel contratto in favore della odierna appellante. Spese compensate.