Il CdS respinge il ricorso di Althea Italia S.p.A. per la fornitura di attrezzature per terapie intensive nell'ASP di Trapani
Pubblicato il: 9/4/2024
Nel contenzioso, Althea Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani; ASP Trapani è difesa dall'avvocato Giovanna Di Maria; Polygon S.p.A. è assistita dall'avvocato Valentino Vulpetti.
Con l’appello in trattazione, la società Althea Italia S.p.A. chiede la riforma della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della annotazione nel casellario informatico tenuto dall’ANAC dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativa alla segnalazione della risoluzione del contratto avente per oggetto la «Fornitura urgente di attrezzature da destinare alle terapie intensive e sub intensive dei presidi ospedalieri dell'ASP Trapani», derivante dalla deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani che ha disposto di annullare in autotutela l’aggiudicazione ad Althea Italia della fornitura e di dichiarare comunque risolto il contratto per grave inadempimento.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso essenzialmente sull’assunto che l’Anac ha adeguatamente motivato in ordine all’utilità dell’annotazione e alla non manifesta infondatezza dei fatti segnalati.
In primo grado era intervenuta ad opponendum la società Polygon S.p.a., deducendo di avere interesse ad intervenire in giudizio per sostenere l’infondatezza del gravame in quanto la società Althea Italia «si trova abitualmente a competere con l’odierna interveniente ai fini dell’aggiudicazione delle commesse del settore in esame».
La società Althea Italia, rimasta soccombente, ha proposto appello sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
Resistono in giudizio l’Anac e la ASP Trapani, chiedendo che l’appello principale sia respinto.
Con atto di intervento ad opponendum si è costituita anche Polygon S.p.a., che ha proposto appello incidentale con cui contesta la sentenza per aver ritenuto inammissibile l’intervento svolto in primo grado, invocando un proprio interesse differenziato ad opporsi all’appello e a mantenere nel casellario Anac l’annotazione nei confronti di Althea Italia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa riforma, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Polygon S.p.a., del capo di sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum della stessa Polygon, lo rigetta. Condanna l’appellante Althea Italia S.p.a. al pagamento delle spese giudiziali in favore di Anac, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e Polygon S.p.a., che liquida, per il grado di appello, in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre 15% spese generali e accessori di legge.