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Respinto il ricorso di Ege.Yo S.r.l. relativo alla qualifica IAFR dell'impianto termoelettrico nel Comune di Fossano


Pubblicato il: 9/2/2024

Nella vertenza, Ege.Yo S.r.l. è affiancata dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Filippo Pacciani e Antonio Pugliese.

Con ricorso in appello la EGE.YO s.r.l., subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla El.Ea S.r.l., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da quest’ultima avverso il provvedimento del 15 giugno 2015, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (d’ora innanzi, “il GSE”) aveva definito il procedimento di controllo e verifica sull’attività dell’impianto termoelettrico abbinato a rete di teleriscaldamento di proprietà della società ricorrente sito nel Comune di Fossano (CN), dotato di qualifica IAFR n. 5273, disponendo la restituzione di 7.828 certificati verdi che sarebbero stati ad essa indebitamente riconosciuti per la produzione di energia elettrica nel periodo 2010-2013, per un valore complessivo di € 664.728,84 corrispondente al prezzo di ritiro dei suddetti certificati.

Il GSE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

L’indebita emissione di certificati verdi, con conseguente provvedimento di recupero, era stata derivata dal GSE dal fatto che la rete originaria di teleriscaldamento, la quale alla data del 31 dicembre 2009 misurava 16 km, nel corso del quadriennio 2010/2013 era stata progressivamente estesa (realizzando 6 km di ulteriori tubazioni) oltre le finestre temporali definite dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, e s.m.i. per gli interventi ammessi ai benefici previsti dal D.M. 24 ottobre 2005 in attuazione dell’art. 1, comma 71, della l. 23 agosto 2004, n. 239.

Con la sentenza impugnata il T.A.R. ha respinto il ricorso, inteso a contestare anzitutto la configurabilità dell’indebito e, in subordine, la correttezza della formula  adottata dal GSE per calcolarne la consistenza.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.