Respinto il ricorso di Panama Sud S.r.l. per la creazione di un programma di locazione volto a sostenere modelli abitativi solidali
Pubblicato il: 9/2/2024
Nel contenzioso, Panama Sud S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo; Regione Calabria è assistita dall'avvocato Massimiliano Manna.
Con decreto pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Calabria il 2 luglio 2014 veniva approvato l’avviso pubblico per la “realizzazione di un programma pilota e sperimentale destinato alla locazione permanente la cui gestione è finalizzata a sostenere modelli abitativi solidali da attuare nelle Città con popolazione superiore a 30.000 abitanti”.
L’appellante partecipava alla selezione pubblica. Con decreto del dirigente generale del dipartimento n. 9 della Regione Calabria del 14 novembre 2014, prot. n. 1452, veniva approvata la graduatoria dalla quale Panama s.r.l. risultava esclusa.
Avverso la determinazione di esclusione e avverso la nota di diniego all’istanza di ritiro in autotutela, la ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR Calabria iscritto al n. di R.G. 107/2015.
Nelle more del giudizio, la Regione Calabria adottava i provvedimenti consequenziali all’approvazione della graduatoria. In particolare, venivano adottati i provvedimenti di concessione dei finanziamenti.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1320/2015, accoglieva il ricorso di Panama s.r.l. Con nota a firma del procuratore di Panama s.r.l. inoltrata in data 5 agosto 2015 al competente dipartimento veniva richiesto alla Regione Calabria di eseguire la sentenza.
Panama Sud S.r.l. si è quindi rivolta nuovamente al TAR che, con la sentenza 711/2021, ha accolto la domanda d’indennizzo ex art 21 quinquies L. n. 241/1990 e ha rigettato la domanda risarcitoria.
Di tale sentenza, Panama Sud S.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 711/2021 respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.