Accolto il ricorso di AE contro Fallimento CAMM S.r.l. relativo alla compensazione di credito IVA
Pubblicato il: 8/23/2024
Nel contenzioso, Fallimento CAMM S.r.l. è affiancato dall'avvocato Eugenio Bartolucci.
Il FALLIMENTO CAMM S.r.l. ha impugnato un decreto di compensazione di un credito IVA, emesso a seguito di una richiesta di rimborso di una eccedenza di imposta relativa al periodo di imposta 2010 per l’importo di € 1.300.000,00. L’Agenzia aveva opposto un controcredito risultante da tre cartelle di pagamento dell’importo complessivo di € 1.315.425,15, oggetto – come risulta dalla sentenza impugnata - di ammissione allo stato passivo. Il Fallimento contribuente ha dedotto che l’originaria eccedenza di imposta, risultante dalla dichiarazione IVA 2011 e formatasi prima della dichiarazione di fallimento, era stata oggetto di pignoramento presso terzi da parte di alcuni creditori del fallimento (creditore procedente e intervenuti). In esito alla dichiarazione positiva dell’Agenzia quale debitor debitoris, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 21 giugno 2012, intervenuta lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento, aveva assegnato il credito ai creditori della procedura esecutiva. Il fallimento contribuente ha ritenuto che il credito IVA doveva ritenersi indisponibile dal debitore e, pertanto, non compensabile con crediti vantati dall’Ufficio nei confronti del debitore.
La CTP di Pesaro ha rigettato il ricorso.
La CGT di secondo grado delle Marche, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello proposto dal fallimento contribuente. Il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, ha preso le mosse dal ruolo del pagamento del debitor debitoris a favore del creditore assegnatario dopo la dichiarazione di fallimento, ritenendo (in tesi) inefficace l’eventuale pagamento ex art. 44 l. fall.; ha, poi, ritenuto che detta inefficacia si sarebbe potuta eccepita solo dal curatore, trattandosi di utilità acquisita alla massa dei creditori non più nella disponibilità del debitore, da distribuire nel rispetto delle regole del concorso, ancorché si trattasse di pagamento coattivo. Ha, quindi, osservato il giudice di appello che l’Ufficio ha, nella specie, correttamente «bloccato» il pagamento ai creditori pignoratizi, essendo il curatore legittimato ad avvalersi degli effetti dell’ordinanza di assegnazione («a costui che il debitor debitoris dovrà effettuare il pagamento dovuto in forza [di] essa»). Ha, quindi, dedotto che l’impugnazione del decreto di compensazione «corrisponde» alla rinuncia da parte del fallimento a far valere l’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall., come risultante dalla transazione che era stata sottoscritta tra curatore e creditori procedenti nell’esecuzione presso terzi. Stante, pertanto, la legittimazione del curatore a far valere l’ordinanza di assegnazione nei confronti del debitor debitoris e stante l’indisponibilità del credito IVA, già assegnato ai creditori pignoratizi, la sentenza impugnata ha concluso che tale effetto non può essere paralizzato dal decreto di compensazione emesso dall’Ufficio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a cinque motivi; resiste con controricorso il fallimento contribuente.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; dichiara compensate le spese processuali dell’intero giudizio.

