Rigettato il ricorso per accertamento IRES avanzato da AE contro Dister Energia S.p.A.
Pubblicato il: 8/27/2024
Nel contenzioso, Dister Energia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Michele Doglio.
La Dister Energia S.p.A. riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES, n. THQ034Q01505, relativo all’anno d’imposta 2009. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Ravenna - contestava l’indebita fruizione dell’agevolazione prevista dall’art. 5 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 per l’importo di € 8.425.000,00, accertando un maggior imponibile di € 8.425.000,00, il quale conduceva alla determinazione di un reddito complessivo di € 4.403.755,00 in luogo della perdita dichiarata di € 4.021.245,00; l’importo di € 8.425.000,00 contestato dall’ufficio corrispondeva al 50% dell’investimento effettuato dalla suddetta società per la fornitura di un impianto di produzione di energia elettrica e termica (funzionate ad olio vegetale), investimento che l’ufficio imputava alla data del 12 febbraio 2009 e, quindi, precedentemente al primo luglio 2009, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, per cui la società risultava aver usufruito illegittimamente dell’agevolazione.
La Dister Energia S.p.A., inoltre, riceveva notifica di un altro avviso di accertamento ai fini IRES, n. THQ034Q00263, relativo all’anno d’imposta 2010. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Ravenna, rilevato che la società aveva interamente compensato il reddito dell’esercizio, pari a € 771.492,00, con perdite di anni precedenti, tra cui € 605.261,00 relativi alla perdita dichiarata nel 2009 e oggetto di rettifica con l’avviso di accertamento per lo stesso anno, accertava un maggior reddito di € 605.261,00.
Avverso gli avvisi di accertamento la società contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Ravenna; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con le sentenza nn. 822/03/2014 per l’anno 2009 e 1000/01/2014 per il 2010, rigettava entrambi i ricorsi della società contribuente, compensando tra le parti le spese di lite. Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. dell’Emila Romagna; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 2619/12/2015, depositata in data 10 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame della società contribuente, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 16.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

