La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Inox Market Service S.p.A. contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Pubblicato il: 8/29/2024
Nel contenzioso, Inox Market Service S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arianna Ninfali e Loris Tosi.
La Inox Market Service s.p.a. (Inox) presentava istanza di rimborso del dazio antidumping, pagato dalla contribuente su alcune importazioni di piatti di acciaio inossidabile laminato a freddo, originari alcuni della Repubblica popolare cinese e altri del Taiwan, ritenendolo non dovuto, in quanto, alla data di entrata in vigore del dazio antidumping provvisorio (istituito con Regolamento UE n. 2015/501 del 24 marzo 2015, poi divenuto definitivo con il Regolamento UE n. 2015/1429 del 26 agosto 2018), le merci si trovavano già sul territorio unionale, in temporanea custodia in attesa di sdoganamento.
Con provvedimento n. prot. 25881/RU del 18.07.2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rigettava la suddetta istanza, rilevando che il dazio antidumping si applicava a tutte le importazioni effettuate dal 26 marzo 2015 (data di entrata in vigore del dazio antidumping provvisorio), a nulla rilevando che a tale data le merci fossero viaggianti o in transito, ovvero già introdotte nel territorio dell’UE.
La Inox proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso alla CTP di Venezia, che lo accoglieva ritenendo che, al momento dell'istituzione del dazio, fosse già sorta l’obbligazione doganale, perché le merci avevano già attraversato la linea doganale e si trovavano nel deposito temporaneo di Venezia sotto custodia doganale, per cui erano già di proprietà della Inox, essendo già state pagate le relative fatture.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla ADM.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la Inox Market Service s.p.a., affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Inox Market Service s.p.a. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.