Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane contro Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Pubblicato il: 9/2/2024
Nel contenzioso, Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Caterina Corrado Oliva.
La società Kuwait Petroleum s.p.a. ha impugnato l’invito al pagamento n. 47108, riguardante accise armonizzate per prodotti energetici, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, dell’importo complessivo, comprensivo degli interessi, di euro 1.022.496,55, emesso dall’Agenzia delle Dogane.
La Commissione tributaria di Napoli, con sentenza n. 8925/2021 del 30 luglio 2021, ha accolto il ricorso, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di lite.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane, rilevando che non vi era stata contestazione tra le parti in relazione alla correttezza dei sistemi di misurazione del carburante erogato dal deposito «Kuwait» e caricato sulle bettoline, trattandosi di sistemi certificati e controllati dalla stessa Dogana; che, di contro, mancava un quadro probatorio certo che i sistemi di misurazione del carburante immesso nei serbatoi delle motonavi di cui all’atto impositivo impugnato fossero altrettanto certificati e controllati da enti istituzionali; inoltre, i comandanti delle navi non erano terzi estranei al rapporto commerciale e fiscale in questione, in quanto potevano essere direttamente interessati (anche nei confronti dell'armatore) a denunciare un quantitativo di carburante immesso nei serbatoi della nave stessa inferiore a quello reale per conseguire uno «sconto» sul pagamento dovuto al fornitore; ciò che rilevava era la prova certa, univoca e concordante che un’attività elusiva fosse stata posta in essere dalla «Kuwait» ovvero da suoi dipendenti infedeli, mentre l’Amministrazione finanziaria di fatto aveva imputato una sorta di responsabilità oggettiva sul deposito fornitore del carburante senza tenere conto dei possibili comportamenti elusivi degli altri soggetti coinvolti nell'operazione commerciale (bettolina che effettuava il trasporto e motonave destinataria della fornitura); ciò trovava conferma nella circostanza che la riforma legislativa aveva previsto per le bettoline l'utilizzo di un GPS per controllare che il trasporto avvenisse in modo diretto, senza fermate e deviazioni, oltre che di idonei strumenti di misurazione del prodotto; era evidente, pertanto, che la presunta illecita immissione in commercio di carburante in esenzione d'imposta da parte della società appellata non era supportata da alcun altro elemento di prova.
L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.