Rigettato il ricorso di Shell Italia S.p.A. contro l'avviso di pagamento per accise olii minerali 2005-2006
Pubblicato il: 9/3/2024
Nel contenzioso, Shell Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Enrico De Mita, Maurizio Logozzo e Livia Salvini.
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto il ricorso della SI.LO.NE. - Sistema logistico nord-est srl (ora incorporata in Shell Italia spa) contro l'avviso di pagamento per accise olii minerali 2005-2006.
La CTR osservava in particolare che, trattandosi di svincolo irregolare di prodotti petroliferi (benzina) in regime sospensivo (deposito fiscale), il depositario doveva necessariamente rispondere dell'accisa evasa, non avendo rilievo estintivo di tale obbligazione il fatto illecito di un soggetto terzo (falsificazione della documentazione doganale di trasporto in territorio sloveno al cessionario di tale nazionalità), in quanto la relativa previsione normativa (art. 4, d.lgs. 540/1995, TUA) prevedeva l' "abbuono" dell'imposta solo in caso di "perdita/distruzione" del prodotto soggetto ad accisa, non in quello, come nella specie in esame, di "sottrazione/svincolo irregolare"; affermava inoltre la non rilevanza dell'esito (archiviazione) del processo penale connesso.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con successive memorie.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che a sua volta ha depositato memorie. All'udienza pubblica del 23 giugno 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti e del PM in ordine all'evoluzione della giurisprudenza della Corte UE. All'udienza del 7 dicembre 2021 questa Corte ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ordinanza n. 14361/2022, depositata il 6 maggio 2022). La Corte di giustizia ha pronunciato sentenza in data 7 settembre 2023, in C-323/22.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.