Accolto il ricorso di AXPO Italia S.p.A. relativo alle addizionali provinciali nei periodi 2007-2011
Pubblicato il: 9/4/2024
Nel contenzioso, AXPO Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola Lucariello e Alberto Mula.
La società contribuente AXPO ITALIA S.p.A., esercente l’attività di venditore grossista di energia elettrica immessa in consumo nella provincia di Brescia, ha impugnato un provvedimento di incameramento delle eccedenze a credito delle addizionali provinciali generatesi nei periodi di imposta dal 2007 al 2011, risultanti dalle relative dichiarazioni di consumo.
Come risulta dalla sentenza impugnata, a seguito della soppressione delle addizionali provinciali disposta dall’art. 18 d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, la società contribuente aveva utilizzato le eccedenze di imposta in detrazione delle accise dovute a termini di quanto previsto dal d.m. 7 agosto 2012. Il suddetto decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2012, n. 261 - emanato successivamente al d.m. 30 dicembre 2011, che aveva in precedenza rideterminato le aliquote delle accise per effetto dell’abrogazione delle addizionali provinciali disposta dall’art. 18 d. lgs. n. 68/2011, cit. - aveva previsto la detrazione delle eccedenze di addizionali provinciali risultanti dalla dichiarazione di consumo 2011 dai versamenti delle rate di acconto delle accise, previa comunicazione all’Ufficio.
Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ha effettuato tale comunicazione in data 27 novembre 2012, riservandosi di inoltrare successivamente anche una domanda di rimborso delle eccedenze delle addizionali versate. L’Ufficio, a seguito di PVC, ha disconosciuto l’estinzione per compensazione dell’obbligazione per le accise, accise che la società contribuente ha poi proceduto a versare; successivamente, l’Ufficio ha emesso un provvedimento di incameramento delle originarie addizionali a credito risultanti dalle dichiarazioni di consumo sino all’importo di € 125.892,41, per avere la società contribuente (come risulta dalla sentenza impugnata) presentato la domanda di rimborso oltre il termine di cui all’art. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). Il provvedimento impugnato, come risulta dalla trascrizione dello stesso contenuta nel ricorso introduttivo, ha riguardato le addizionali provinciali non utilizzate, al netto di quelle relativamente alle quali era stato richiesto il rimborso.
La società contribuente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, trattandosi di credito da conguaglio soggetto alla prescrizione ordinaria, in quanto credito non assimilabile a un indebito oggettivo, nonché l’inapplicabilità del termine di cui all’art. 14 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) alla detrazione, richiamandosi al d.m. 7 agosto 2012.
La CTP di Brescia ha rigettato il ricorso. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha rigettato l’appello della società contribuente.
Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% di rimborso forfetario e accessori di legge.