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Confermato il rimborso delle addizionali provinciali sull'accisa energetica per Centomilacandele S.p.c.A.


Pubblicato il: 9/5/2024

Nel contenzioso, Centomilacandele S.p.c.A. è affiancata dagli avvocati Maurizio Logozzo e Giuseppe Marini.

La società contribuente CENTOMILA CANDELE S.c.p.A., esercente l’attività di compravendita di energia elettrica, ha impugnato un diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’accisa relative alla Provincia di Ravenna, emergente dalle dichiarazioni di consumo 2007 e 2008, per effetto dei conguagli conseguenti agli acconti versati per i periodi di imposta 2006 e 2007. Parte contribuente ha presentato la domanda di rimborso in data 4 luglio 2011, dando atto – come risulta dalle motivazioni indicate nella sentenza di primo grado, riportate nella sentenza di appello - dell’impossibilità di riportare a nuovo ulteriormente i crediti di imposta per effetto dell’abrogazione delle addizionali - già istituite dall’art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511 - a termini del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68. L’Ufficio ha dedotto l’intervenuta decadenza ex art. 14, comma 2 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

La società contribuente ha dedotto, in primo luogo, la spettanza del diritto al rimborso, ritenendo inapplicabile il termine di decadenza biennale ai versamenti di imposta in eccesso esposti in dichiarazione; in subordine, ha chiesto compensarsi l’eccedenza di imposta a credito ex art. 56, comma 1, TUA, dando atto di non avere potuto nei precedenti periodi di imposta compensare detti importi, in quanto la riduzione del volume di forniture aveva impedito che gli acconti successivi estinguessero interamente l’eccedenza già accumulata.

La CTP di Ravenna ha accolto il ricorso, ritenendo di fare applicazione del termine di prescrizione decennale, con sentenza confermata dalla CTR dell’Emilia-Romagna, qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello che nel caso di specie si verte in tema di «conguaglio ordinario» che non soggiace al termine di decadenza previsto dall’art. 14 TUA; la sentenza qui impugnata ha osservato, sul punto, che il rimborso si è reso necessario per effetto del venir meno del versamento delle addizionali.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha depositato memoria.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfetario e accessori di legge.