Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro A2A


Pubblicato il: 9/6/2024

Nel contenzioso, A2A S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Maria Cipolla e Filippo Verna.

 La società contribuente A2A TRADING S.p.A., esercente l’attività di fornitore di energia, ha impugnato un provvedimento di diniego di rimborso delle accise per l’importo di € 1.337.345,20, originariamente corrisposte in favore di Varese Risorse dal 2012 al 2014 per la fornitura di gas naturale all’Azienda Ospedaliera di Varese. L’istanza faceva seguito al fatto che le forniture di gas naturale per impieghi nelle aziende ospedaliere di gas a fini di combustione fossero ricomprese tra gli usi industriali e non tra gli usi civili, soggette, pertanto, ad aliquota agevolata a termini dell’art. 26 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). Il riconoscimento dell’uso industriale in luogo di quello civile discendeva da overruling del giudice di legittimità e dall’emissione di una conforme Nota dell’Ufficio in data 30 luglio 2014, con cui si riconosceva il suddetto trattamento fiscale del gas naturale impiegato presso le aziende ospedaliere. L’Ufficio aveva ritenuto che la decorrenza del trattamento agevolato decorresse dall’istanza del consumatore finale, istanza formalizzata solo in data 17 novembre 2014.

La CTP di Varese ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che l’istanza potesse accogliersi entro due anni dalla data di pagamento.

La CTR della Lombardia, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che – dovendosi ritenere legittima la richiesta di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore – si dovesse accogliere anche la domanda di rimborso proposta dalla società contribuente, nel termine di due anni dalla data del pagamento. 

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale ha depositato memoria.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito.