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Rigettato il ricorso di Depositi Costieri Trieste S.p.A. in materia di accise sugli olii minerali


Pubblicato il: 9/7/2024

Nel contenzioso, Depositi Costieri Trieste S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano Zunarelli, Lorenzo Del Federico e Massimo Campailla

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia rigettava l’appello proposto da Depositi Costieri Trieste spa avverso la sentenza n. 133/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Trieste, che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di pagamento per accise su gasolio 2008/2009.

 La CTR osservava in particolare che, attestata dall'Autorità doganale slovena la falsità dei timbri e delle attestazioni delle cessioni dei prodotti de quibus al destinatario di quello Stato membro, Transolar SCG D.o.o., dunque affermabile la sussistenza dello svincolo irregolare dei prodotti stessi dal regime di sospensione di imposta, essendone la società contribuente depositaria doveva considerarsi responsabile del pagamento delle accise, non avendo effetto scriminate il fatto illecito di terzi, essendo l'ipotesi normativa dell' "abbuono" (art. 4, comma 1, TUA) riservata alla, diversa, ipotesi della "perdita" ovvero "distruzione" del prodotto; che in tal senso l'atto impositivo impugnato era congruamente motivato; che l'archiviazione del parallelo processo penale non poteva avere rilievo nel presente giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha poi depositato memoria.

 La difesa della ricorrente ha dato atto che la ricorrente è stata dichiarata fallita nelle more del giudizio, chiedendone l'interruzione.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.