La Cassazione rigetta il ricorso di Industria Monouso Beneventana S.p.A.
Pubblicato il: 9/9/2024
Nel contenzioso, Industria Monouso Beneventana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Coppola e Giulia Ussani d'Escobar.
La società Industria Monouso Beneventana s.p.a. ha impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni amministrative, emesso a seguito della segnalazione di Enel Distribuzione s.p.a., che aveva accertato il malfunzionamento e la manomissione del contatore dell'energia elettrica a servizio di uno stabilimento di proprietà della società e la mancata misurazione dei consumi effettivi nel periodo compreso tra il maggio 2009 ed il dicembre 2011.
La Commissione tributaria provinciale di Benevento aveva accolto il ricorso con specifico riguardo alla ricostruzione della misura dei consumi ulteriori non pagati, con riduzione della sanzione applicata nella misura di 1/3 ritenuta «più corrispondente ai consumi non fatturati ed agli oneri fiscali relativi».
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente sia l’appello principale, che l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato la sanzione in misura pari al doppio dell’imposta evasa e dovuta sul minore importo di euro 630.498,14.
La Commissione tributaria regionale, poi, all’esito dell’esame congiunto del secondo motivo dell'appello principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale, ha rilevato che: l'accertamento peritale svolto dal Tribunale di Milano aveva quantificato nella ridotta cifra di euro 630.498,14 (rispetto alla fattura per oltre 911.000,00 euro emessa da Repower sulla base dei calcoli di Enel) il conguaglio calcolato in base alle fatture di trasporto dell'energia elettrica e che il criterio di stima adoperato da Enel Distribuzione era un criterio impreciso, il che aveva indotto l'ausiliario a rideterminare il margine di sottomisurazione, confrontando la media dei consumi del periodo del malfunzionamento con i consumi storici disponibili, segnatamente quelli anteriori al guasto, dall'inizio della fornitura (12 novembre 2008) sino alla data di inizio del malfunzionamento, e quelli successivi all'eliminazione del malfunzionamento (dal 1 febbraio 2012 in poi); dalla relazione peritale emergeva, inoltre, che il calcolo effettuato sulle fatture di trasporto risultava più preciso ed attendibile rispetto a quello fondato sulle curve quart'orarie e che, in entrambi i casi, l'impossibilità di determinare l'errore di misura era stata provocata dalla rimozione dello shunt probabilmente avvenuta nella notte del 14 dicembre 2011, che, nell'eliminare le anomalie di misura del contatore, aveva reso impossibile ai tecnici la mattina del 16 dicembre 2011 misurare l'entità della sottomisurazione; correttamente, in base all'art. 22, comma 5, del Testo integrato di trasporto, si era proceduto, essendo impossibile misurare l'entità del malfunzionamento, alla ricostruzione mediante il riferimento ai consumi di analoghi periodi o condizioni; doveva essere necessariamente privilegiato il conteggio fondato sulle fatture di trasporto, sia perché i dati di misura indicati nelle dette fatture non erano mai stati contestati dalla società contribuente, che invece aveva contestato l'attendibilità dei dati contenuti nelle curve quart'orarie, sia perché il consulente tecnico d’ufficio aveva evidenziato come negli ultimi mesi del 2012 il capannone aveva funzionato in misura assai ridotta, con modesti consumi, mancando evidenza che tanto si fosse verificato anche nel periodo del malfunzionamento; l’importo dovuto era, dunque, pari a euro 630.498,14, importo su cui doveva essere ricalcolata l'accisa dovuta e, conseguentemente, la sanzione pari al doppio dell'imposta non versata, così ripristinando il rapporto tra imposta e sanzione che era stato affermato nell'atto d'irrogazione sanzioni e che i giudici di primo grado avevano modificato.
La società Industria Monouso Beneventana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tredici motivi.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.