Rigettato il ricorso di Sales S.p.A. relativo alle accise sull'energia elettrica per i processi produttivi
Pubblicato il: 9/10/2024
Nel contenzioso, Sales S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Tinelli e Massimo Ridolfi.
La società Sales s.p.a. aveva proposto ricorso avverso il provvedimento n. 19952/RU del 23 maggio 2016, con il quale l’Ufficio aveva rigettato l’istanza presentata dalla società il 16 marzo 2015, di subentro nell’autorizzazione all’acquisto dell’energia elettrica in esenzione dall’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995, ritenendo la non assoggettabilità ad accisa dell’energia elettrica impiegata per lo svolgimento dei processi produttivi di fedspato di potassio in sabbia presso l’impianto di Botro ai Marmi, nel Comune di Campiglia Marittima.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando che senza il riconoscimento dell’esenzione l’attività diventava antieconomica e che il mancato riconoscimento non era giustificato poiché il consumo dell’energia elettrica era ai fini industriali.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio rilevando che, ai fini del decidere, non era rilevante la differenza tra miniera e cava, dal momento che costituiva fatto notorio che per la configurabilità dell'attività di cava, a differenza di quella di miniera, in cui era necessaria l'estrazione dei materiali dalle viscere della terra, non era necessaria una stabile organizzazione di impianti fissi sul fondo o infissi nel terreno, perché solitamente il materiale o i minerali, trovandosi poco al di sotto del suolo o essendo addirittura emergenti, erano estratti con tagli o escavazioni, con l'impiego di mezzi di sbancamento semoventi, da poca profondità, e poi depositati sulla superficie, a cielo aperto; che, in sede di sopralluogo da parte dei funzionari tecnici dell'Agenzia non era stato individuato un procedimento tecnico per la produzione del feldspato di potassio che potesse essere considerato un processo mineralogico, né erano stati prodotti documenti che potevano attestare una circostanza siffatta dal momento che l'allegato 3 del ricorso era un semplice schema non esauriente in punto di descrizione sommaria che della lavorazione veniva fatta nel ricorso; che il punto era decisivo in quanto, anche se si voleva dare al sistema una lettura più ampia di quella data dall'Agenzia in ossequio alla circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane, doveva essere dimostrato che la lavorazione rispetto alla quale si chiedeva l'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica utilizzata fosse equiparabile ad un processo mineralogico anche se non indicato dal codice DI 26, ma non vi era prova sul piano tecnico che la lavorazione per la quale si chiedeva l'esenzione fosse equiparabile ad un processo mineralogico come definito nella classificazione N.A.C.E., con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto all'esenzione.
La società Sales s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.