Rigettato il ricorso di Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. contro AE
Pubblicato il: 9/11/2024
Nel contenzioso, Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Iorio e Giannalberto Mazzei.
Il 13/4/2018, in esito ad una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate-Direzione Regionale della Lombardia, contestava a CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L. violazioni IVA. Per quanto di interesse, relativamente al 2014, due erano i rilievi: a) IVA non dichiarata in violazione degli artt. 8-bis, comma 1, lett. a) ed e), e 21 D.P.R. n. 633/1972 per € 144.747,54. Secondo i verificatori e l’Agenzia, la società avrebbe erroneamente considerato non imponibili, ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. n. 633/1972, alcune operazioni di leasing finanziario “nautico” relativamente a cessioni di unità navali. In particolare, in capo agli utilizzatori ed ai cessionari delle imbarcazioni, sarebbero risultati mancanti i requisiti previsti dalla normativa IVA per l’applicazione del regime di non imponibilità ex comma 1 dell’art. 8 bis cit. Conseguentemente, veniva recuperata l’IVA con riferimento a nove operazioni; b) IVA non dichiarata in violazione degli artt. 41 D.L. n. 331/1993 e 21 D.P.R. n. 633/1972 per € 133.320,00. Secondo i verificatori e l’Agenzia, a fronte di una cessione eseguita in favore di una società, precisamente la maltese IWA Ltd, la contribuente avrebbe dovuto accorgersi che in realtà il legale rappresentante agiva nel proprio interesse e non quale rappresentante legale della medesima.
La C.T.P. (ora C.G.T. di I grado) di Milano, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 182/12/2021, confermava le pretese erariali.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR (ora C.G.T. di II grado) della Lombardia.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.