Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Sisal Lottery Italia S.p.A.
Pubblicato il: 9/14/2024
Nel contenzioso, Sisal Lottery Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Maisto, Marco Cerrato e Giulia Paroni Pini.
Con il secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del principio dell'onere della propria ex art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR omesso di prendere in considerazione l'evidente dissociazione tra il soggetto inciso dal costo per il trasferimento azionario, ossia la controllante Area Giochi Holding s.p.a., ed il soggetto che realmente ha beneficiato di tale trasferimento, ossia l'odierna controricorrente.
I due motivi suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione sono infondati e vanno respinti. Le censure non colgono nel segno alla luce della fattispecie che viene in rilievo. Nel caso che occupa si è al cospetto di un’operazione inquadrabile nel c.d. merger leveraged buy out, ossia un’operazione volta all'acquisizione delle quote di partecipazione (del pacchetto azionario) di una società c.d. bersaglio (o target) da parte di un'altra società, generalmente costituita per l'occasione e con tale fine specifico (SPV o newco), la quale normalmente ricorre a fonti esterne di finanziamento; una volta acquisita la partecipazione, la società veicolo procede alla fusione (diretta o inversa) con la società target, con l'effetto di ribaltare l'indebitamento sul patrimonio della società target, ormai confuso con quello dell'acquirente società veicolo (SPV).
Ora, l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo (“SPV”) sugli acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione con la società c.d. “target” sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell'imposta.
L'applicazione di questo principio alle operazioni di merger leveraged buy out postula che la detraibilità dell'imposta assolta dalla società veicolo debba essere verificata prendendo in considerazione le operazioni attive che si profilano realizzabili dalla società risultante dalla fusione fra il veicolo e la società target. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.