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Accolto il ricorso di Enel Produzione contro il Comune di Trasquera


Pubblicato il: 8/27/2024

Nel contenzioso, Enel Produzione S.p.A. è affiancata dagli avvocati Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro; il Comune di Trasquera è assistito dagli avvocati Lorenzo Bertaggia ed Enrico Dante.

Enel Produzione S.p.A. prima, ed Enel Green Power S.p.A., poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 4 novembre 2016, n. 1338/02/2016, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento (con contestuale irrogazione delle sanzioni accessorie) per infedele denuncia ed omesso parziale versamento dell’ICI relativa agli anni dal 2002 al 2006, in relazione ad opere idrauliche a servizio delle centrali idroelettriche denominate “Varzo 1” e “Varzo 2” ed ubicate in prevalenza (a loro dire) nel Comune di Varzo (VB), dopo l’inserimento in catasto da parte dell’Ufficio Provinciale di Verbania dell’Agenzia del Territorio con avvisi di classamento ed attribuzione di rendita catastale notificati il 29 agosto 2011, ha accolto per intero l’appello proposto in via principale dal Comune di Trasquera (VB) ed in parte gli appelli proposti in via incidentale dalle compagnie Enel avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania il 24 dicembre 2013, n. 42/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado – che aveva accolto, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari – nel senso di confermare la validità degli atti impositivi con l’esclusione delle sanzioni accessorie, sul presupposto che l’ente impositore non fosse decaduto dall’esercizio del potere di accertamento al momento della notifica degli atti impositivi, che la disciplina in materia di ICI non prevedesse la comminatoria di sanzioni accessorie e che la società di nuova costituzione all’esito della scissione parziale succedesse nelle obbligazioni antecedenti della società scissa.

Il Comune di Trasquera (VB) ha resistito con autonomi controricorsi.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto dei ricorsi. 

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni relative all'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché alla notificazione non effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale ex artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.