Improcedibilità del ricorso di Iscot Italia S.p.A. contro SPV Linea M4 S.p.A.
Pubblicato il: 9/3/2024
Nel contenzioso, Iscot Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Damiano Lipani, Teodosio Pafundi e Francesca Sbrana; SPV Linea M4 S.p.A. è assistita dagli avvocati Paola Tanferna, Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di gradimento formulato dalla stessa e dal Consorzio MM4 di avvalersi, quale sub-affidataria, per i lavori di manutenzione e gestione della linea 4 della metropolitana di Milano.
Avverso la decisione sono stati dedotti i seguenti motivi di appello: a) errata applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera c, del d. lgs. 12.4.2006, n. 163 e degli artt. 45, 46 e 75 del D.P.R. 28.12.2000; b) illegittimità della determinazione 15.5.2019; c) illegittimità derivata della segnalazione all’A.N.A.C. .
Si è costituita in giudizio SPV LINEA M4 s.p.a. .
Il 13 maggio del 2024, la società appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
In diritto si osserva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, appena ricordata, presentata dalla parte – e conseguente alla circostanza che l’annotazione interdittiva di 15 giorni dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti, disposta dall’A.N.A.C. con delibera consiliare 1°.7.2020, n. 613, ha cessato di avere efficacia il 3.8.2020 – configura una causa di improcedibilità dell’appello, con conseguente declaratoria conforme.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.