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Il CdS respinge il ricorso di Inwit per la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica di telecomunicazione


Pubblicato il: 9/5/2024

Nel contenzioso, Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, il Comune di Piacenza è assistito dall'avvocato Elena Vezzulli.

Con il ricorso di primo grado l’appellante ha impugnato il diniego ad essa opposto dal Comune di Piacenza con comunicazione del 28.2.2022, relativamente all'istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/03 presentata da Inwit il 14 gennaio 2022 per la realizzazione di una infrastruttura tecnologica per impianti di telecomunicazioni commissionata dai gestori TIM e Vodafone (pratica n. 120/22). Ha inoltre impugnato la nota del 28.1.2022 del Comune di Piacenza recante comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90; la comunicazione endoprocedimentale dell'ARPAE, del 17.1.2022, con cui l'istanza è stata ritenuta, per quanto di competenza, non conforme a fronte di asserite carenze documentali; e gli artt. 211, 211.2 e 211.3 del Regolamento Edilizio del Comune nonché gli artt. 195 e 198, del RUE, di cui ha comunque chiesto la disapplicazione.

A motivo del diniego il Comune di Piacenza ha dedotto che: (i) mancava la documentazione attestante il rispetto dei limiti relativi alle emissioni elettromagnetiche; (ii) non era stata prodotta la relazione prevista dall’art. 211 del R.E., finalizzata a dimostrare la avvenuta valutazione degli indici considerati da tale norma (la vicinanza alle strutture scolastiche, sportive e monumenti esistenti; la visibilità all'uscita dai monumenti, la visibilità dai percorsi turistici e dalla viabilità principale extraurbana, la densità delle antenne in zona): in particolare, la documentazione trasmessa da Inwitt non fa riferimento alla presenza dell'immobile “Villa San Raimondo e Parco” vincolato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con atto del 3 gennaio 1991 ai sensi della Legge 1 giugno1939 n° 1089 e classificato dal RUE vigente di “Interesse Storico Architettonico”.

Con la sentenza del cui appello si tratta il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso rilevando che il diniego impugnato in principalità è atto plurimotivato, per il cui mancato annullamento è sufficiente il rilievo della fondatezza di anche una sola delle ragioni ostative poste a base dell’atto. Nella specie, dunque, il TAR ha ritenuto pacifico che la ricorrente non avesse prodotto la relazione richiesta dall’art. 211.3, norma che il TAR ha ritenuto legittima in quanto legittima espressione del potere dei Comuni di stabilire per via regolamentare limiti all’installazione di impianti di telecomunicazione. Il TAR ha quindi assorbito l’ulteriore censura mediante le quale Inwitt contestava la pretesa del Comune che l’istanza dovesse essere presentata ab origine completa del progetto degli impianti e dei relativi allegati, tra i quali la documentazione attestante il rispetto dei limiti relativi alle emissioni elettromagnetiche. 

Inwitt ha proposto appello.

Il Comune di Piacenza si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, per l’effetto confermando, sebbene con diversa motivazione, la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del secondo grado.