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Il CdS si pronuncia in materia di misura e modalità di versamento del contributo dagli operatori di servizi postali


Pubblicato il: 9/6/2024

Nel contenzioso, DHL Express (Italy) s.r.l., TNT Global Express s.r.l., Fedex Express Italy s.r.l, United Parcel Service Italia Ups s.r.l., A.I.C.A.I. – Associazione italiana corrieri aerei internazionali sono affiancate dall'avvocato Massimo Giordano.

Le società appellanti, le quali dichiaravano di svolgere attività di corriere espresso, di prelievo, trasporto e recapito di plichi e pacchi consegnati al destinatario, impugnavano, con richiesta di annullamento la deliberazione dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 528/18/CONS del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2019 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali», il relativo decreto approvativo e gli atti connessi.

Detta deliberazione disciplinava l’attuazione dell’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266 del 2005, del fornitore del servizio universale postale e dei soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale, ai sensi degli artt. 5 e 6 d. lgs. n. 261 del 1999.

Con un successivo primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 aprile 2020 i ricorrenti impugnavano l’atto di diffida al pagamento del contributo (delibera n. 25/20/Cons.); con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 gennaio 2021 veniva impugnata analoga successiva deliberazione (n. 580/20/Cons.). Il T.a.r. rigettava il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe così statuisce:- accoglie l’appello limitatamente al 15° motivo e, per l’effetto, annulla parzialmente con rinvio la sentenza gravata, che ha declinato la giurisdizione sui ricorsi per motivi aggiunti, rimettendo, in parte qua, la causa dinanzi al T.a.r., ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;- rigetta per il resto l’appello. Spese compensate tra le parti costituite; spese irripetibili nei confronti di Nexive s.p.a.