Respinto il ricorso di Kuwait Petroleum Italia relativo al regolamento COSAP e al canone demaniale provinciale
Pubblicato il: 9/9/2024
Nella vertenza, Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Raffaele Izzo; la Provincia di Salerno è assistita dall'avvocati Marina Tosini.
La Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 gennaio 2021, n. 104 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la deliberazione n. 29 del 14 aprile 2011 con cui la Provincia di Salerno ha apportato modifiche al regolamento Cosap con incremento del canone da corrispondere per le concessioni di aree del demanio provinciale.
La società appellante è titolare di concessioni aventi ad oggetto spazi ed aree del demanio provinciale per accessi carrabili, aiuole spartitraffico, apposizione di insegne e occupazioni di suolo pubblico, in genere finalizzate all’esercizio dell’attività di distributore di carburante.
Per dette concessioni è prevista la corresponsione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe indicate nel “regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” adottato dalla Provincia di Salerno con delibera n. 98 del 21 dicembre 2009. L’art. 31 del predetto regolamento prevedeva una tariffa base fissata nell’importo di euro 10,00 al mq. o lineare, nonché i coefficienti moltiplicatori determinati in ragione dei seguenti elementi : a) il valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali; b) il sacrificio imposto alla collettività; c) le specifiche attività.
Con il ricorso in primo grado la società Kuwait Petroleum Italia ha impugnato la deliberazione provinciale n. 29 del 2011, nonché la nota prot. n. 119655 del 5 maggio 2011 con cui è stata invitata ad effettuare il versamento di euro 31.419,00 in favore della Provincia di Salerno a titolo di Cosap in base ai nuovi coefficienti, deducendo l’illogicità del nuovo coefficiente moltiplicatore, che ha equiparato l’attività di distribuzione del carburante a quella dell’industria e della grande distribuzione, così violando l’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997, avente a parametro anche le “modalità dell’occupazione”, che variano a seconda dell’attività. Nel precedente regime, per l’industria, per la grande distribuzione e per il terziario era previsto un coefficiente molto più alto (1,05) rispetto a quello indicato per la distribuzione dei carburanti (0,60); l’equiparazione operata dalla delibera gravata tra distribuzione dei carburanti, industria e grande distribuzione evidenzia, per l’appellante, anche la violazione del principio di progressività impositiva, oltre che il difetto di istruttoria.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.